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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Dal 10 luglio libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale al posto dei voucher

Gradita alla Cgil molto più che alle famiglie (che si servivano di quello strumento per colf e badanti) e alle attività stagionali (che lo utilizzavano nei periodi di altissima stagione), l’abolizione dei voucher ha lasciato un buco che da questo mese è stato colmato con nuovi mezzi, succedanei dei voucher.

Al posto dei voucher arrivano il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale, il 10 luglio l’Inps varerà la piattaforma telematica per la gestione dei nuovi strumenti per il lavoro accessorio.

Il libretto famiglia prevede 10 euro di paga l’ora, la prestazione occasionale 9 euro l’ora. Il libretto famiglia prevede che il pagamento avvenga con voucher elettronici del valore di 10 euro netti l’uno (poi le parti possono concordare che la remunerazione oraria sia anche superiore ai 10 euro) contro i 7,5 euro netti dei voucher di un tempo. Nel settore agricolo, dove si possa applicare il contratto di prestazione occasionale, il minimo retributivo è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato.

Il libretto famiglia può essere usato per attività a domicilio e per l’esattezza: piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità; insegnamento privato supplementare. In tutti i casi le attività per conto di un medesimo committente non possono superare le 280 ore di lavoro nell’anno civile (cioè 365 giorni consecutivi, 366 se di mezzo c’è un anno bisestile).

Il compenso non potrà superare i 5000 euro nell’arco dell’anno civile, né il prestatore d’opera potrà prendere più di quella somma da tutti i suoi committenti, né il committente potrà pagare più di quella somma per l’insieme dei prestatori d’opera occasionale a cui faccia ricorso.

La prestazione occasionale si tramuta in lavoro a tempo pieno e indeterminato se un prestatore d’opera lavora più di 280 ore l’anno per un medesimo committente o percepisce da questi oltre 2500 euro l’anno, tranne il caso in cui committente sia un’ amministrazione pubblica.

Il contratto di prestazione occasionale è vietato ad alcune imprese: quelle con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; quelle attive in edilizia, escavazione, lavorazione lapidei, estrazione in miniere, cave, torbiere; quelle esecutrici di appalti di opere e servizi.

Per le imprese agricole il contratto di prestazione occasionale è limitato e può essere utilizzato solo se si fa ricorso a: pensionati di vecchiaia e invalidità; giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, di REI (Reddito di inclusione), o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Perché si possano utilizzare persone a cui può essere applicato il contratto di prestazione occasionale, occorre che la persona interessata non sia stata iscritta l'anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I contributi sono a carico del committente, che dovrà provvedere alla contribuzione pensionistica del 33% alla Gestione separata dell'ines e alla contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 3,5% all’Inail. Nel caso del libretto famiglia, per ogni voucher utilizzato, oltre ai 10 euro di valore nominale, sono a carico del committente 1,65 euro di contribuzione pensionistica alla Gestione separata dell'INPS, 0,25 euro di contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Inail.

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