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Martedì, 16 Aprile 2024
AAA... acquisti

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A cura di Massimiliano Dona

Che vittoria su Ticketone: l'Antitrust dice basta al bagarinaggio sui concerti

Che vittoria per la nostra battaglia sul secondary ticketing! Arriva la notizia delle sanzioni comminate dall'Autorità Antitrust (complessivamente pari a circa 1,7 milioni di euro) a conclusione delle cinque istruttorie avviate lo scorso ottobre in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni (i cosiddetti hot events, quali, ad esempio, i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran).

Un primo procedimento ha riguardato Ticketone SpA, soggetto che dal 2002 resta titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori (promoters) per conto dell’artista (cosiddetto mercato primario). Come forse ricorderete, l'Unione Nazionale Consumatori aveva denunciato il repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati.

Ora è chiaro che fisiologicamente negli hot events la richiesta di biglietti supera l’offerta, tuttavia il rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia (e la loro presenza in quantità non marginali) sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti. Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure  automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi.

Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro.

Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori hanno riguardato invece la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto.

In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario.

La speranza è che (anche in vista della imminente stagione estiva) si possa finalmente estirpare il triste fenomeno del bagarinaggio online.

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