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Giovedì, 28 Marzo 2024
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A cura di Massimiliano Dona

Mutui seconde case e per liquidità: accordo tra Associazioni Consumatori e Abi per la sospensione

E dopo i contratti di finanziamento (di cui abbiamo parlato la scorsa settimana) e la moratoria del Governo sui mutui per la prima casa (con il Decreto Cura Italia), arriva un terzo importante intervento per alleggerire i consumatori di quelle spese correnti che rischiano di mettere in ulteriore allarme i bilanci familiari. Di cosa si tratta? Della possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui (anche seconda casa) garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale.

E se da un lato non va taciuto il fatto che mentre le misure del "Cura italia" sono norme di legge (dunque cogenti e non derogabili, così, se ho diritto alla sospensione la banca non me la può rifiutare!), la "nuova moratoria" è un accordo privatistico tra l’associazione bancaria e le rappresentanze dei consumatori, ma proprio per questo ne andiamo particolarmente orgogliosi: perché la nuova moratoria ABI è stata discussa e negoziata insieme alle Associazioni dei Consumatori con esiti forse persino più significativi di quella decisa dal Governo.

E’ fondamentale dare alle famiglie la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate fino a 12 mesi: pensiamo a chi abbia stipulato un prestito importante per affrontare un intervento chirurgico o anche solo un viaggio o la celebrazione di un matrimonio. Un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico da Covid 19.

Nel dettaglio, gli ambiti di intervento dell’Accordo sono:

  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
  • prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020. La sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione. La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Ma chi può accedere a questo beneficio? Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Ad ulteriore garanzia del consumatore, l'elenco delle banche che adotteranno l’accordo sarà pubblicato nel sito internet dell'ABI insieme al modello del modulo di domanda per accedere all'iniziativa. Ma come sempre, non mancate di farci sapere se qualcosa non va per il verso giusto, contattando lo “sportello banche” dell’Unione Nazionale Consumatori.

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