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Venerdì, 19 Aprile 2024
Città Palermo

"L'allaccio abusivo c'era", ma il giudice dà ragione all'utente: non deve pagare

Il caso di una donna che secondo Edison Energia avrebbe rubato la corrente elettrica dal 2011 al 2016. Il tribunale ha deciso di revocare il decreto ingiuntivo. Ecco perché

L'allaccio abusivo alla rete elettrica in quell'appartamento del centro storico di Palermo c'era, ma Edison Energia - che pretendeva ben 12.340 euro di consumi non pagati - non ha documentato con esattezza né da quando effettivamente era iniziato il furto di corrente né quale metodo ha utilizzato per stabilirne l'entità. Tanto è bastato al giudice onorario della terza sezione del tribunale civile, Francesca Taormina, per revocare il decreto ingiuntivo col quale la società imponeva alla cliente il pagamento.

Il giudice ha accolto le tesi dell'avvocato Giuseppina Rosalia Rinaldi, che assiste L. D'A., la donna alla quale prima - nel 2017 - erano state recapitate 11 fatture per l'energia che avrebbe rubato - e poi, il primo giugno del 2020, il decreto ingiuntivo da 12.340,49 euro. Al quale, però, la consumatrice ha deciso di opporsi, ottenendo ragione. "Se da un lato l'abuso legittima la società erogatrice alla ricostruzione dei consumi - si legge nella sentenza - dall'altro, l'operazione è retta da precise regole la cui violazione rende annullabile la fattura" e quindi "il decreto ingiuntivo deve essere evocato". Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

La vicenda inizia il 5 dicembre 2016, quando i tecnici di E-Distribuzione si presentano nella palazzina in cui vive la donna e riscontrano la presenza dell'allaccio abusivo che permetteva di "non misurare l'energia prelevata", di "escludere la limitazione di potenza prelevata", di "non misurare la potenza prelevata" e quindi di "prelevare energia senza l'autorizzazione di E-Distribuzione". Alla fine la società stabilisce che la cliente avrebbe rubato la corrente dal 6 dicembre del 2011 al 4 dicembre del 2016, inviandole le fatture per oltre 12 mila euro.

"Non pare possano sussistere dubbi - dice il giudice - in merito alla circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica", ma "gravava sull'azienda l'onere di provare l'ammontare della propria pretesa". E, non solo non è stato provato quando effettivamente è stato realizzato l'allaccio abusivo, ma "nessun dato fornisce la società che espliciti la metodologia di stima e il criterio utilizzati per la ricostruzione dei consumi". Inoltre, "nulla è stato trasmesso alla cliente nella fase stragiudiziale, onde consentirle di constatare la regolarità della ricostruzione ovvero di operarne autonomamente una diversa".

Infine "nell'ipotesi in cui non sia identificabile il momento esatto in cui sia iniziato l'allaccio abusivo - afferma la sentenza - la richiesta del pagamento di una somma a conguaglio dei consumi calcolati a posteriori dalla società erogatrice appare illegittima ove priva di prove certe, risultando in questi casi evidente la violazione dei generali principi di diritto, che richiedono una dimostrazione oggettiva e inequivocabile della fondatezza delle pretese fatte valere, dovendosi reputare inammissibile la richiesta di un pagamento basata su un abuso dimostrato nella sostanza ma indeterminato in senso temporale". Da qui la revoca del decreto ingiuntivo.

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