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Giovedì, 18 Aprile 2024
Roma

Il tribunale ordina di reintegrare l'infermiera no vax, la Asl farà ricorso

Il caso dell'infermiera sospesa per aver rifiutato il vaccino e reintegrata dal giudice del lavoro di Velletri. L'assessore alla Sanità del Lazio: "La Asl ha applicato la legge"

Continua a far discutere il caso dell'infermiera no vax sospesa dal servizio ma reintegrata dal giudice del lavoro di Velletri. La Asl Roma 6 ha annunciato di essere pronta a ricorrere contro tale decisione. "La Asl Roma 6 mi ha comunicato che farà ricorso contro la sentenza del giudice del lavoro per il reintegro di una dipendente no-vax e chiederà la sospensione all'ordine professionale degli infermieri" ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La Asl ha applicato la legge e peraltro nel frattempo le misure sono state estese, non solo al personale sanitario, ma anche a quello amministrativo del servizio sanitario", ha ribadito l'assessore, sottolineando: "Rispettiamo le sentenze e faremo ricorso, ma voglio augurarmi che sia stata assunta una decisione in piena serenità".

Nella sentenza, pubblicata il 14 dicembre, il giudice ha stabilito che l'infermiera che si era rifiutata di sottoporsi al vaccino torni al lavoro nella Asl svolgendo "compiti compatibili per il tipo o per le modalità di svolgimento con l'esigenza di tutelare la salute pubblica e adeguate condizioni di cura e assistenza". Questo perché secondo il giudice la Asl è una grande azienda e può quindi impiegare la dipendente senza rischi per la salute pubblica assegnandola a mansioni diverse.

Il legale dell'infermiera aveva espresso soddisfazione per la decisione del giudice. "Siamo soddisfatti – ha detto l'avvocato David Torriero - è un provvedimento che mette in dubbio l'applicabilità del decreto 172 sull'obbligo vaccinale anche nei confronti del personale sanitario/amministrazio".

Già a fine novembre con un decreto cautelare il giudice del lavoro aveva disposto per la dipendente della Asl Roma 6 la riammissione al lavoro. Nel provvedimento si ordinava "alla Asl l'immediata ricollocazione della ricorrente presso la Centrale Sats di Marino (centro in provincia di Roma) e l'erogazione dello stipendio". Nel documento il giudice faceva riferimento alla "rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio)" aggiungendo "che la sospensione dal lavoro può costituire solo l'extrema ratio e evento eccezionale in una azienda medio grande"

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