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Martedì, 16 Aprile 2024
Città Trieste

Rifiuta di indossare la mascherina al supermercato: arriva la polizia, finisce male

È successo a Roiano, quartiere di Trieste. Facciamo chiarezza: quando è obbligatorio indossare la mascherina e come evitare la multa

Una donna di 53 anni è stata sanzionata per essersi rifiutata di indossare la mascherina all'interno del supermercato Coop di largo Roiano, quartiere di Trieste, da parte della Squadra Volante della Questura. La donna è stata richiamata più volte dal personale del supermercato, senza fortuna. Si è reso quindi necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La multa prevista va da 400 fino ad un massimo di 1000 euro.

Le multe per chi non ha la mascherina

Con l'approvazione del Dpcm 7 ottobre 2020, è obbligatorio portare con sé la mascherina e indossarla sia all'aperto che al chiuso (ma soltanto in alcuni casi sul posto di lavoro) tranne che in casa propria. E visto che nel frattempo anche i controlli sono stati inaspriti, fioccano le multe (le sanzioni, come detto, vanno da 400 a 1000 euro).

Come evitare la multa per la mascherina?

Ma come evitare la multa per la mascherina? In primo luogo bisogna ricordare che dall'obbligo è escluso chi sta svolgendo un'attività sportiva, i minori di 6 anni e coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo. Le mascherine vanno indossate se si cammina per strada o se si sta seduti, se si aspetta l'autobus o il taxi e se si entra in un negozio. Si può non indossare in auto da soli o con conviventi (se si viaggia con non conviventi va invece messa) mentre nei bar e nei ristoranti va indossata quando si entra e quando si esce. A scuola la mascherina può essere tolta al banco se questi sono distanziati di almeno un metro, mentre va indossata a ricreazione. 

E se si prende lo stesso la multa da 400 a 1000 euro per la mascherina? Come abbiamo già spiegato, è possibile contestarle ma chi viene multato perché non indossa la mascherina nei casi in cui governo e regioni ne prevedono l'obbligo e vuole fare ricorso perché ritiene la sanzione ingiusta, dovrà avere validi motivi per procedere alla contestazione. Il ministero dell'Interno spiega che "avverso il verbale sono ammessi scritti o documenti difensivi (entro 30 giorni ai sensi dell’art. 18 l.689/81), direttamente all’organo accertatore, ma in tal caso, ove non accolte le tesi difensive, non si potrà beneficiare dello sconto del 30% né della misura ridotta ma la sanzione sarà determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. Solo avverso l’Ordinanza di potrà presentare ricorso al Giudice di Pace (art.6 D. Lgs. 150/11) entro 30 giorni".

In sostanza, chi fa ricorso deve dimostrare di essere un soggetto esonerato dall'obbligo di indossare la mascherina. E quindi:

  • Bambini al di sotto dei sei anni;
  • Persona disabile con patologia incompatibile con la mascherina o un suo accompagnatore;
  • Persona che si trovava in una delle circostanze in cui la mascherina all’aperto può essere abbassata (per bere, per mangiare, per fumare, durante l’attività sportiva intensa (jogging o andare in bici);
  • Persona che di trovata nei cosiddetti "luoghi desolati": spazi aperti dove non c'è nessuno, boschi etc.

Come contestare la multa facendo ricorso? Chi ha uno di questi validi motivi per contestare la sanzione amministrativa dovrà inviare i propri scritti difensivi alle autorità indicate nel verbale della multa, entro trenta giorni dalla ricezione della sanzione, via Pec o con raccomandata a/r. La memoria difensiva deve necessariamente contenere i motivi del ricorso, i dati anagrafici del ricorrente, la copia fronte/retro di un documento di identità.

Multe per il mancato utilizzo della mascherina: quando (e come) si possono contestare

Il testo del Dpcm 13 ottobre 2020

All'articolo 1 il nuovo Dpcm 13 ottobre 2020 recita: 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei MODULARIO P. C.M. 194 MOD 247 casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevm1de, e con esclusione dei predetti obblighi:

  • a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Seguono poi le ulteriori disposizioni ribadite rispetto ai testi precedenti: distanza interpersonale di un metro e utilizzo delle mascherine anche di comunità:

  • 4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
  • 5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

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