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Martedì, 23 Aprile 2024
Città Frosinone

Autovelox: la multa non vale se è senza foto (ma non sempre)

La sanzione annullata era stata elevata per eccesso di velocità: da Cassino una sentenza che farà giurisprudenza. Ma solo se il verbale è redatto in un momento successivo all'infrazione, tramite attività d'ufficio

Le multe con autovelox a funzionamento automatico possono essere annullate previo ricorso se l'ente accertatore non produce in giudizio la foto utilizzata per elevare la contestazione, quando il verbale sia stato redatto in un momento successivo all'infrazione, tramite attività d'ufficio. Questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2430, emessa dal Giudice di Pace di Cassino.

Nel caso in esame, la sanzione annullata era stata elevata per eccesso di velocità in un paese in provincia di Frosinone, a seguito dell'esame delle prove fotografiche scattate dall'autovelox e visionate poi dopo in ufficio dagli agenti. Al momento dell'infrazione, non erano presenti a bordo strada né l'agente che aveva poi redatto il verbale né un operatore della Polizia Stradale. Seconda la sentenza il verbale proposto "non ha fede privilegiata; rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante un'attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica e pertanto fornisce al Giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento".

La mancanza della disponibilità dell'immagine scattata dall'Autovelox è così risultata determinante per l'accoglimento del ricorso: multa annullata. La sentenza, emessa dal Tribunale di Cassino e pubblicata su un periodico specializzato, è destinata a fare giurisprudenza. Sulla Prefettura chiamata in giudizio incombeva l'onere di provare la legittimità del provvedimento impugnato dall'automobilista e come questa, in realtà, non abbia depositato "alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell'automezzo, risalire al modello e/o ad altri elementi utili alla sua identificazione (come per esempio il colore del veicolo o altri segni distintivi) atti a essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente". Le immagini di prova non sono state prodotte in giudizio.

La possibilità di esaminare la foto-prova dell'infrazione rilevata tramite autivelox è dunque un "diritto dell'automobilista", che deve poter verificare eventuali errori commessi da parte dell'ente accertatore nella lettura della targa del veicolo che ha commesso la presunta infrazione. La sentenza si inserisce nel solco dell'indirizzo già espresso in passato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 2.734 del 2002, aveva chiarito come le circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito.

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