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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Italia

Quando gli animali possono entrare "in visita" ai pazienti negli ospedali

Cani, gatti (e conigli) possono accedere per "far visita" ai pazienti ricoverati nelle case di cura e negli ospedali solo in casi e modalità regolate dalla legge. Ecco le norme che regolano l'accesso degli animali domestici nei "luoghi sensibili"

Cani, gatti e conigli potranno accedere agli ospedali in visita ai degenti, una piccola rivoluzione in Valtellina dove i degenti potranno richiedere la visita degli "affetti" lasciati a casa e che, secondo i sanitari, "possono rappresentare un supporto al percorso di cura e alla guarigione". 

Tuttavia si tratta di un caso perché non esiste una vera normativa di riferimento sul tema.

Gli animali domestici possono entrare negli ospedali?

La legge dà ampio spazio di interpretazione: a livello nazionale la cornice di principio che mira al riconoscimento e alla valorizzazione del rapporto uomo-animale è contenuta nella legge 281/1991 e nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987. Tali leggi, tuttavia, non prevedono esplicitamente l'accesso degli animali che accompagnano i relativi proprietari negli spazi di degenza.

L’unica puntuale prescrizione a livello nazionale è rintracciabile tra le disposizioni sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali, laddove, il "Regolamento di Polizia veterinaria" prevede l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Secondo la legge i cani potrebbero accedere a qualunque luogo aperto al pubblico purchè siano tenuti al guinzaglio ed eventualmente con la museruola, con l’unica eccezione dei luoghi in cui si preparano o si conservano gli alimenti, in base ad un esplicito divieto contenuto nel Regolamento Ce 852/2004.

Tuttavia, in presenza di inderogabili esigenze di tutela igienico-sanitaria, resterebbe fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili quali gli ospedali.

Ecco quindi che sono le normative regionali a regolare l'accesso degli animali domestici nelle strutture di cura.

Vi sono Regioni la cui normativa non contempla alcunché sulla materia, con il risultato di accrescere l’incertezza interpretativa; altre virtuose quali, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e la Lombardia, nelle cui leggi sono previste disposizioni puntuali che regolamentano l’accesso.

Alcuni Comuni inoltre hanno approvato ordinanze sul modello di un’ordinanza-tipo sul libero accesso di cani e animali d’affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico redatta e promossa nel 2010 dal Ministro del Turismo Brambilla e dall’Anci; al contrario, altri Comuni hanno addirittura previsto divieti di accesso assoluti.

Ad esempio in Lombardia gli spazi in cui è consentito l’accesso degli amici a quattro zampe

  • Nelle aree comuni del piano o del padiglione in cui il richiedente la visita dell’animale è ricoverato, i locali del servizio accettazione e accoglienza e, ancora, le aree esterne all’ospedale, che comprendono il parco e gli altri spazi verdi della struttura ospedaliera.
  • I cani potranno accedere se iscritti all’anagrafe canina e sarà necessario presentare il certificato veterinario che ne attesti la buona salute.
  • Durante la visita, il cane dovrà essere condotto al guinzaglio ed essere dotato di museruola (che può essere tolta durante l’incontro con il degente) mentre il gatto o il coniglio dovranno essere tenuti nell’apposito trasportino e, se liberati, dovranno essere mantenuti al guinzaglio.
  • Prima della visita, gli animali dovranno essere puliti e ben spazzolati.

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