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Sabato, 20 Aprile 2024
Il caso

Autocertificazione covid falsa: perché un giudice ha assolto un ragazzo che ha mentito

Protagonista della vicenda un 24enne che lo scorso marzo a Milano aveva giustificato i propri spostamenti con motivi di lavoro anche se quel giorno era di riposo

"Non c'è l'obbligo di riferire la verità. Un simile obbligo non è previsto dalla legge". Con questa motivazione, la giudice per l'udienza preliminare Alessandra Del Corvo ha assolto un ragazzo di 24 anni accusato di aver mentito lo scorso marzo, quando durante un controllo anti covid aveva dichiarato nel modulo di autocertificazione che si stava spostando per rincasare dopo una giornata di lavoro, mentre in realtà quel giorno era di riposo, come emerso dai controlli successivi.

Il ragazzo con l'autocertificazione falsa assolto da un giudice

A processo con rito abbreviato con l'accusa di falso, il giovane secondo il magistrato è innocente perché un obbligo di riferire la verità sarebbe "in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo" previsto dalla Costituzione. Con questa motivazione la gup ha accolto la richiesta di assoluzione della procura di Milano. "È evidente - si legge nella sentenza - come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di 'dire la verità' sui fatti oggetto dell'autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica su questo aspetto".

"Incostituzionale sanzionare penalmente le false dichiarazioni"

Il giovane, difeso dall'avvocata Maria Erika Chiusolo, era stato fermato dagli agenti lo scorso 14 marzo in stazione a Cadorna (Milano) e aveva dichiarato attraverso il modulo di autocertificazione di essere sul punto di rincasare dopo il turno di lavoro in un negozio. Un poliziotto però aveva verificato la veridicità delle sue parole scrivendo una mail al responsabile del punto vendita, il quale aveva svelato che quel giorno il 24enne era di riposo. Secondo la gup, tuttavia, in primis mancano una norma specifica sull'obbligo di dire la verità nelle autocertificazioni previste durante l'emergenza sanitaria e una legge che preveda l'obbligo di fare autocertificazione in questi casi. Anche se vi fossero, sempre secondo la gup sarebbe incostituzionale sanzionare penalmente "le false dichiarazioni" di chi ha scelto "legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative".

Quando serve l'autocertificazione e cosa si rischia dichiarando il falso

Quando serve il documento e cosa si rischia dichiarando il falso? L'autocertificazione serve sempre quando ci si sposta tra le 22 e le 5, perché rimane in vigore il coprifuoco: in questa fascia oraria, infatti, gli spostamenti sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. La chiusura notturna dalle 22 alle 5 è in vigore in tutta Italia.

Nelle regioni in zona arancione, gli spostamenti all’interno del proprio comune sono consentiti tra le 5 e le 22 e l’autocertificazione non serve. È necessaria, invece, se ci si sposta in un comune diverso dal proprio: in questo caso bisogna portare con sé il documento (o compilarlo al momento del controllo), per motivare le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità o i motivi di salute che ci hanno costretto ad uscire dal comune. Se si è in zona rossa, invece, l’autocertificazione è sempre necessaria: in questa fascia, infatti, gli spostamenti - anche all’interno del proprio comune - sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

E gli spostamenti tra regioni?

Gli ultimi provvedimenti del governo continuano a vietare gli spostamenti tra regioni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, salvo disposizioni locali, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione (ma alcune regioni come la Campania hanno vietato anche quest'ultima deroga). In tutti questi casi, comunque, serve l’autocertificazione. Il 3-4-5 aprile, per Pasqua, tutta Italia diventerà zona rossa. Sarà concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre ad under14, disabili o persone non autosufficienti). Negli altri giorni le visite sono vietate in zona rossa, concesse ma dentro il comune in zona arancione.

Come abbiamo imparato in questi mesi di misure anti covid, l'autocertificazione serve per giustificare uno spostamento che, secondo decreti legge e Dpcm, non sarebbe consentito se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il modulo di autocertificazione può essere consegnato alle forze dell'ordine già compilato oppure si può compilare sul posto, al momento del controllo. Chi non ce l'ha può chiederlo agli agenti. Se non si rispettano le misure di contenimento - o se non si fornisce l’autocertificazione - si rischiano sanzioni amministrative che implicano il pagamento di una multa da 400 a mille euro (la sanzione può essere pagata entro 5 giorni con una riduzione del 30%, quindi 280 euro).

Discorso diverso, invece, se si dichiara il falso nell’autocertificazione. "La veridicità delle autocertificazioni - spiega Palazzo Chigi - sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato". L'autodichiarazione, infatti, è resa ad un pubblico ufficiale e se si dichiara il falso non scatta la multa ma si rischia la denuncia per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale. Si tratta di un reato punito con la reclusione da uno a sei anni.

Quando un cittadino consegna l'autocertificazione compilata e firmata alle forze dell'ordine, si assume la responsabilità civile e penale delle informazioni rese: per questo nome e cognome, indirizzo di residenza/domicilio e motivi che giustificano lo spostamento devono essere veri. Il motivo di lavoro può essere provato anche esibendo, per esempio, una documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili).

Il controllo sulla veridicità delle informazioni sull'autodichiarazione non avviene di solito al momento ma dopo qualche giorno o settimana, a meno che non ci siano sospetti evidenti che la persona fermata abbia violato senza motivo il divieto di spostamento. La verifica delle informazioni può avvenire chiamando il datore di lavoro, le strutture sanitarie o incrociando gli indirizzi di provenienza e destinazione scritti sul modulo.

Quando una "bugia" non è reato

Non sempre la "bugia" resa durante il controllo integra il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale. La falsità, infatti, deve riguardare fatti già compiuti e non semplici intenzioni. Per fare un esempio, se chi viene fermato da vigili, polizia o carabinieri dichiara che sta andando a correre, ma viene denunciato perché sorpreso in tenuta incompatibile col jogging, potrà far leva sul fatto che la giurisprudenza prevalente ritiene che le intenzioni non rientrano nel concetto di falsa attestazione. Diverso è invece il caso di chi dichiari di essere stato a far la spesa al supermercato o a prendere un medicinale in farmacia quando invece si trovava a casa di amici, contravvenendo ai divieti imposti dalla legge in vigore: stavolta non si dichiara un'intenzione ma un fatto che sarebbe già avvenuto.

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