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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Coppie gay, la sentenza storica: bambina "figlia di due mamme"

Il caso a Milano. La dodicenne è nata in Spagna, dove la madre era sposata con una donna. La decisione dei giudici ha dunque sancito il riconoscimento del legame familiare anche con la madre adottiva, separatasi dalla compagna

ROMA - "La bambina è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile". Con queste motivazioni i giudici della Corte d'appello di Milano hanno disposto la trascrizione dell’adozione "piena e legittima" di una ragazzina di dodici anni da parte della compagna della madre biologica.

La Corte ha stabilito che la bambina, nata in Spagna, anche per la legge italiana è figlia di due mamme. A pubblicare al sentenza, emessa il sedici ottobre scorso, è stato il portale di studi giuridici sull’omosessualità Articolo29. Le due donne, entrambe italiane, hanno iniziato una relazione nel 1999 e nel 2003 una delle due, attraverso una fecondazione eterologa, ha partorito una bimba.

Dopo aver convissuto alle Canarie insieme alla piccola, le due italiane si sono sposate in Spagna con matrimonio civile nel 2009 e un anno dopo, come consente la legge spagnola, la "coniuge della madre biologica" ha adottato la bimba. Due anni fa, però, le due donne hanno divorziato nel Paese iberico e la donna adottante si è rivolta al Tribunale per i minorenni di Milano "chiedendo il riconoscimento agli effetti civili interni dell’ordinanza di adozione spagnola della figlia", ma i giudici nel 2014 hanno respinto l’istanza.

Da qui il ricorso in appello. I giudici milanesi, con la sentenza, hanno sancito che "l'adozione piena" corrisponde all'interesse della dodicenne. Non è "contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso" e va valutato "l’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare", scrivono i giudici della Corte d’Appello di Milano nella sentenza.
 

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