rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Roma

Timbra e lascia il posto di lavoro: in Campidoglio la prima licenziata per Whistleblowing

Arriva il primo provvedimento dopo una segnalazione anonima. L'avvocato della donna: "Dopo la denuncia è stata pedinata per tre mesi dai Vigili Urbani

Arriva la prima vittima del Whistleblowing, la nuova legge che prevede maggiori tutele in caso di segnalazione di comportamento scorretti da parte di un dipendente. Si tratta di una dipendente del Comune di Roma, licenziata proprio in seguito ad una denuncia anonima. A rendere nota la notizia all'AdnKronos è stato l'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo spiegando che la dipendente "dopo la denuncia è stata pedinata per tre mesi dai Vigili Urbani e sarebbe stata vista timbrare il cartellino e poi lasciare il posto di lavoro per diverse volte". Massimo riserbo da parte della Polizia Locale che riferisce di un'indagine portata avanti nel corso del tempo.

Secondo quanto riporta il sito dell'agenzia di stampa la dipendente, difesa dall’avvocato, è ora accusata di truffa aggravata e continuata e il pubblico ministero ha disposto per lei il giudizio immediato, con udienza fissata per il 20 dicembre prossimo.

Whistleblower più garantito

La nuova legge è stata approvata nei giorni scorsi e prevede che il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive.

Atti discriminatori nulli

Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L’onere della prova è invertito, nel senso che spetta all’ente dimostrare l’estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.
Segretezza dell'identità

E’ vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L’Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Cos'è il Whistleblowing

Sanzioni a carico dell’ente

L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.

Clausola anti-calunnie

Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Tutela allargata al settore privato

La tutela del whistleblower vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. Ma si estende anche al settore privato stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell’identità. I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate. Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.

Scriminante rivelazione segreto

La segnalazione nell’interesse all’integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore. La scriminante (nel linguaggio giuridico: causa scriminante, causa oggettiva di esclusione della configurabilità di un reato e quindi della sua punibilità) non si applica però nei rapporti di consulenza o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

La notizia su RomaToday

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Timbra e lascia il posto di lavoro: in Campidoglio la prima licenziata per Whistleblowing

Today è in caricamento