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Sabato, 20 Aprile 2024
Il caso / Pesaro e Urbino

Cognome materno al figlio: la prima assegnazione in Italia

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale è arrivato il primo caso: il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso di una donna, che richiedeva il riconoscimento anche del cognome materno, incontrando il disaccordo del padre del minore

Dopo la sentenza della Corte costituzionale che sancisce la possibilità del doppio cognome, è arrivata la prima decisione di un tribunale italiano che ha assegnato il cognome materno al figlio minorenne. Il provvedimento è stato emesso ieri, giovedì 28 aprile, dal Tribunale di Pesaro, e depositato oggi: ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci dello studio NBBZ di Ancona, per la madre di un minorenne che chiedeva il riconoscimento anche del cognome materno al figlio, nonostante l'opposizione del padre. Secondo i due legali si tratta della prima decisione di questo tipo in Italia dopo la recentissima pronuncia della Consulta, che "viene espressamente richiamata nel decreto del Tribunale di Pesaro, il quale ha ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove risiede il minore la modifica dello stato di nascita, aggiungendo il cognome materno".

Si tratta del primo caso di assegnazione del cognome materno dopo la pronuncia della Corte costituzionale, che nella giornata di ieri si è espressa sulla norma che regola l'attribuzione del cognome ai figli. Con la nova regola "il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due". Gli ermellini infatti hanno ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.

Pertanto, la nuova norma diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico. La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. 

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