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Venerdì, 19 Aprile 2024
FINE VITA

Dj Fabo, perché secondo i pm di Milano esiste un "diritto al suicidio"

Nel chiedere l'assoluzione di Marco Cappato i magistrati sottolineano come "in casi di sofferenze intollerabili" il diritto alla vita vada "bilanciato con la tutela della dignità umana". E citano sia la Costituzione che la Corte Europea

Il "principio della dignità umana impone l'attribuzione a Fabiano Antoniani, e in conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni, di un vero e proprio ‘diritto al suicidio' attuato in via indiretta mediante la 'rinunzia alla terapia', ma anche in via diretta, mediante l'assunzione di una terapia finalizzata allo scopo suicidario".

È questo il passaggio chiave con cui i pm di Milano Tiziana Siciliano e Sara Arduini motivano la richiesta di assoluzione nei confronti di Marco Cappato, l'esponente del partito Radicale indagato per aver accompagnato in Svizzera il 40enne noto come dj Fabo a morire attraverso la procedura del suicidio assistito.

È vero, scrivono i pm di Milano, che l’articolo 580 del codice penale è molto chiaro nel punire "ogni condotta che favorisca il formarsi del proposito suicida", e che le nostre leggi sanciscono di fatto "l'assoluta indisponibilità del bene giuridico 'vita' da parte del suo titolare", ma va sottolineato che tali norme "debbono superare un vaglio di compatibilità con fonti ad esse sovraordinate". In poche parole secondo i magistrati l’articolo 580 del codice penale così come le altre norme del nostro ordinamento che tutelano il diritto alla vita contrastano (almeno in alcuni particolari casi) con altre fonti di rango superiore che tutelano la dignità umana. 

Eutanasia, una battaglia di civiltà

Il tema dei diritti del fine vita, si legge nel documento, "coinvolge una serie di diritti fondamentali dell’individuo, riconosciuti innanzitutto a livello costituzionale come la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)" . In particolare i magistrati rilevano come sia la Costituzione italiana che la Cedu "non impongono l’assoluta indisponibilità del diritto alla vita" e richiamano una sentenza della Corte Europea nella quale viene stabilito che "anche il diritto alla vita, come tale, è bilanciabile con altri diritti e può essere sacrificato laddove siano individuati prevalenti interessi che con esso confliggono". 

Pertanto le pratiche di suicidio assistito "non costituiscono una violazione del diritto alla vita, quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminali, o gravida di sofferenze o ritenuta 'intollerabile o indegna' dal malato stesso".

Di queste considerazioni dovrà tenere conto il gip Luigi Gargiulo chiamato a decidere sulla richiesta di archivazione, ma i magistrati milanesi lanciano anche un messaggio al mondo politico: "Sarebbe altamente opportuno (e se ne auspica l’intervento urgente) - scrivono nell’istanza - che il legislatore italiano si facesse carico in prima persona del problema, disciplinando rigorosamente tale diritto in modo da prevenire il rischio di abuso, ad esempio, sotto forma di pratiche eutanasiche, nei confronti di persone il cui consenso non sia sufficientemente certo".

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