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Mercoledì, 29 Novembre 2023
Accolto il ricorso

"Non si può togliere lo stipendio ai poliziotti no vax sospesi", si apre la strada dei risarcimenti

La pronuncia del Tar di Roma a favore di cinque agenti segna un punto a favore dei "disobbedienti". Congelato lo stop alla retribuzione. L'avvocato della difesa: "Anche ai sospesi per mafia è riconosciuto l'assegno alimentare"

Un appartenente alle forze dell'ordine, sospeso per non avere rispettato l'obbligo vaccinale per il Covid, non può vedersi congelare anche lo stipendio. Così ha deciso la quinta sezione del Tar del Lazio, che ha accolto cinque ricorsi, presentati da altrettanti appartenenti a forze di polizia, che nelle scorse settimane sono stati sospesi dal servizio e privati dello stipendio per non essersi vaccinati. Il giudice è intervenuto solo relativamente allo stipendio, rinviando ogni altra decisione alla discussione in seduta collegiale. "Gli agenti sospesi per motivi disciplinari, magari perché condannati per mafia, percepiscono un assegno alimentare. Ai poliziotti non vaccinati viene tolto tutto", sottolinea Raffaella Lauricella, avvocato di uno dei ricorrenti.

La decisione del tribunale amministrativo, la prima del genere in Italia, può aprire la strada a una vera e propria valanga di ricorsi. Se accolti "azzopperebbero" l'obbligo e potrebbero tradursi in una spesa non indifferente per lo Stato che potrebbe trovarsi anche costretto al risarcimento danni.

I disobbedienti 

Il decreto legge del 26 novembre 2021 impone la vaccinazione anti Covid ai militari, alle forze di polizia, al personale del soccorso pubblico, mentre il decreto del 7 gennaio 2022 estende l'obbligo al personale degli istituti penitenziari. All’inizio dell’anno erano circa un migliaio di poliziotti sospesi da lavoro e quindi dallo stipendio (alcuni del tutto altri solo in parte).

Secondo i dati del ministero della Giustizia (aggiornati al 15 febbraio ndr), relativamente al solo corpo della polizia penitenziaria gli "assenti ingiustificati" sono 94. (Complessivamente tutto il personale ammonta a 36.939 unità e 1.179 sono i positivi al Covid). A questi vanno aggiunti quelli appartenenti agli altri Corpi e per i quali, a oggi, non ci sono stime aggiornate.

I ricorsi

Tra i ricorsi accolti (4 dalla Sardegna e uno da Pavia) c'è quello di un assistente capo no vax della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di "Is Arenas" a Badu Arbus (Sud Sardegna). L'agente in servizio nella casa di reclusione sarda non si è sottoposto alla vaccinazione e il 29 dicembre 2021 si è visto notificare il provvedimento disciplinare: sospensione dal servizio e sospensione integrale dello stipendio. Si è quindi rivolto al Tar.

Per il giudice monocratico "il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale" e "in relazione alla privazione della retribuzione, e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile", Da qui l'acccoglimento dell'istanza solo (sino all’esame collegiale) "limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo".

"Il presidente della quinta sezione - spiega Raffaella Lauricella, legale del ricorrente -  ha emesso cinque decreti cautelari di accoglimento che hanno sospeso l'efficacia dei provvedimenti in base ai quali era stata tolta la retribuzione ad alcuni dipendenti. Il giudice ha evidenziato che i ricorsi prospettano in sostanza profili di illegittimità costituzionale". Il legale sottolinea che "Gli agenti sospesi per motivi disciplinari, magari perché condannati per mafia percepiscono un assegno alimentare, ai poliziotti non vaccinati viene tolto tutto".

Di fatto, con la discussione in sede collegiale possono aprirsi varie strade. "Dal riconoscimento di almeno un minimo della retribuzione, all’annullamento della sospensione perché illegittima. Ciò che abbiamo chiesto con i colleghi dello studio legale Parenti in sede di ricorso principale è l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’istanza risarcitoria di tutti i danni subiti dai ricorrenti. C'è l'elemento oggettivo del 'danno ingiusto' dato che i ricorrenti allo stato attuale, in virtù dei provvedimenti di sospensione adottati dalle amministrazioni, non percepiscono alcuna retribuzione", precisa l'avvocato. 

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