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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Tempi duri per i furbetti del cartellino: cosa prevede il decreto della riforma Madia

Che cosa prevede il decreto della riforma Madia: sospensione, licenziamento e risarcimento per i danni di immagine alla Pubblica amministrazione

I dipendenti pubblici che timbrano e poi si allontanano dal posto di lavoro saranno sospesi entro 48 ore ed entro 30 giorni licenziati, al termine del procedimento disciplinare. E' quanto prevede il decreto legislativo, attuativo della riforma del ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, approvato in febbraio in esame preliminare dal Cdm con i correttivi, dopo che era stato dichiarato illegittimo dalla Consulta a novembre con altri quattro decreti. Il provvedimento apporta modifiche in materia di licenziamento disciplinare.

Chi viene colto in flagrante con telecamere o altri strumenti che registrano l'accesso in ufficio, inoltre, oltre a essere subito sospeso in via cautelare resterà anche senza stipendio, salvo il diritto all'assegno alimentare, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, entro 48 ore dal momento in cui viene a conoscenza del fatto. La violazione di questo termine comunque “non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile” afferma il decreto.

E’ poi previsto “un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento”. “La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni”. “Lo stesso - recita il decreto - avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo”.

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