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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Multe fino a 7mila euro per chi fa acquisti dai venditori ambulanti in spiaggia

Per molti italiani ormai è un'abitudine fare acquisti in spiaggia dai venditori ambulanti, ma forse hanno dimenticato che è prevista una sanzione amministrativa molto salata

Bibite, cocco fresco, occhiali da sole, costumi, braccialetti, giocattoli. Gli ambulanti sulle spiagge italiane vendono di tutto e i bagnanti ormai sono abituati a vederli calpestare la sabbia per chilometri e chilometri, nelle spiagge libere come negli stabilimenti, portando in spalla sacchi di merce di ogni tipo.

L'abitudine è tale che forse molti italiani ignorano o hanno dimenticato che per chi acquista merce da venditori ambulanti è prevista una multa che va dai 100 ai 7mila euro. A ricordarlo è il sito studiocataldi.it, che cita la legge n.99 del 23 luglio 2009, per cui "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".

Si tratta sostanzialmente, ricorda il sito, di acquisto di prodotti contraffatti. Pur non essendo reato, infatti, l'acquirente rischia di incorrere in una multa salata. Ma, ricorda il sito, c'è anche il rischio di una sanzione penale: "I beni, infatti, devono essere per mero utilizzo personale, altrimenti scatta la sanzione per ricettazione se la merce acquistata in spiaggia è rubata e l'acquirente è consapevole di ciò" e "indubbiamente, per escludere o confermare la buona fede di chi abbia acquistato, giocoforza assumono le modalità di vendita e le caratteristiche del bene".

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che se l'aquirente finale inteso come "colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti", si "limita" ad acquistare quei beni "per uso personale", egli perciò "fuori dall'area di punibilità penale del reato ex art. 648 c.p. rispondendo soltanto dell'illecito amministrativo previsto".

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