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Sabato, 20 Aprile 2024
La decisione del Tar / Perugia

Poliziotto no vax sospeso e senza stipendio: il Tribunale ordina il pagamento dell'assegno alimentare

L'agente si è rivolto al Tar dell'Umbria per chiedere l'annullamento della sospensione dell'attività lavorativa e la condanna del ministero dell'Interno.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha disposto con un decreto il pagamento del cosiddetto "assegno alimentare" per un agente di Polizia, sospeso dal servizio e lasciato senza stipendio per non essersi vaccinato contro il coronavirus. Il poliziotto, difeso dall’avvocato Savina Caproni, si è rivolto al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa fino “all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

L’agente ha chiesto anche la condanna del Ministero dell’Interno “al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ingiustamente arrecati al ricorrente a seguito dell’illegittima sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa al medesimo applicata”, la ricollocazione in congedo straordinario retribuito e il ripristino dell’erogazione dello stipendio o indennità spettanti.

Secondo i giudici amministrativi, però, il provvedimento di sospensione è stato “adottato nell’attualità di una posizione di aspettativa disposta ex lege” per assistenza a persona affetta da handicap grave e che “la documentazione offerta a supporto non è costituita da formale provvedimento attuativo del diritto previsto da detta legge, bensì da un prospetto peraltro non firmato, meramente organizzativo delle modalità del servizio”. Il Ministero, però, sulla ricollocazione dell’agente in congedo straordinario retribuito “ha il dovere di provvedere seppur a scadenze periodiche” e che in “assenza di tale provvedimento, la sospensione dello stipendio o indennità spettanti (conseguente alla sospensione dal servizio) integra un pregiudizio imminente e grave su presupposti giuridici da verificare in sede collegiale, privando il ricorrente dei mezzi di sostentamento senza disporre per contro alcuna provvidenza minimale provvisoria”.

Siccome “la scadenza prossima retributiva cade anteriormente alla camera di consiglio utile ai sensi di legge per la trattazione collegiale della domanda cautelare”, i giudici amministrativi hanno disposto il pagamento dell’assegno alimentare per le necessità quotidiane rinviando la trattazione del caso alla camera di consiglio del 29 marzo 2022.

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