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Martedì, 23 Aprile 2024
Televisione

"Oscurare i canali Rai sul decoder Sky è illegittimo"

Il Tar del Lazio ha condannato la tv di Stato per "violazione del servizio pubblico". Inoltre, criptando i suoi programmi sul canale satellitare, ha costretto molti utenti ad acquistare un secondo decoder - terrestre - "favorendo un soggetto terzo"

"Violazione del servizio pubblico". Con questa motivazione il Tar del Lazio ha sancito l'illegittimità degli oscuramenti di parte della programmazione Rai sul decoder Sky.

E' stata così annullata la delibera Agicom, impugnata da Sky, che non aveva accertato le gravi violazioni degli obblighi di servizio pubblico previsti dal contratto 2007-2009 e in vigore fino al 28 giugno 2011.

Non solo. Secondo la sentenza del Tar l'obbligo sancito dall'attuale contratto di servizio pubblico di promuovere la piattaforma Tivusat deve essere considerato un aiuto di Stato illegittimo.

LA SENTENZA - Il Tar sottolinea che anche con il nuovo contratto di servizio pubblico 2010/2012, tuttora in vigore, la Rai è comunque tenuta a rispettare il principio di neutralità tecnologica. Per il Tar del Lazio "la scelta Rai di non rendere più disponibile la propria programmazione attraverso la piattaforma satellitare Sky ha costretto tutti i cittadini abbonati Sky, o comunque in possesso di un decoder Sky, per la ricezione in via satellitare della programmazione del servizio pubblico, all'acquisto di un nuovo diverso decoder quale quello Tivusat ( o di una CAM idonea a rendere i nuovi decoder Sky in grado di ricevere il segnale di codifica Nagravision); con le conseguenti ricadute negative sul piano dell'attuazione del principio di effettiva universalità della diffusione della programmazione del servizio pubblico, particolarmente rilevanti specie in un periodo temporale caratterizzato da una fase di avvio difficoltoso dell'offerta Tivusat".

PUBBLICO CHE FAVORISCE PRIVATO - 
Il Tar rileva inoltre che "nella misura in cui l'impegno di Rai a promuovere la diffusione di Tivusat, sia pure nei limiti ivi indicati ( per il periodo del passaggio dall'analogico al digitale e con particolare riguardo alle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre) , si risolve - come indubbiamente si risolve - in un vantaggio di rilevanza economica nei confronti di soggetti terzi rispetto al concessionario pubblico e, in particolare, anche indirettamente, a favore di alcuni operatori del mercato televisivo, presenti sulla piattaforma Tivusat, l'art. 22 comma 3 del contratto di servizio 2010/2012 costituisce un aiuto di stato, illegittimo, in quanto non comunicato preventivamente alla Commissione europea, ed integra un elemento di alterazione della parità di condizioni nel mercato concorrenziale televisivo a favore di alcuni operatori privati attraverso l'impiego di risorse pubbliche, introducendo una misura che, benché inserita in un quadro di misure volte a garantire la piena fruibilità del servizio pubblico televisivo, favorisce anche attività commerciali private che nulla hanno a che vedere con il servizio pubblico".

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