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Giovedì, 25 Aprile 2024
CRONACA

Reato di tortura, c'è il sì della Camera: pene da 4 a 10 anni

Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce con la reclusione da quattro a dieci anni "chi cagiona a una persona a lui affidata sofferenze fisiche o psichiche". Previste le aggravanti per gli agenti. Le dichiarazioni estorte sono nulle

ROMA - La Camera ha approvato il ddl che introduce il reato di tortura. Il sì di Montecitorio è arrivato con 244 voti favorevoli, 14 contrari e 50 astenuti. Il testo, in parte modificato alla Camera nella sua versione approvata al Senato, ora torna a Palazzo Madama.

Tra i punti chiave della legge arrivata sull'onda della sentenza di condanna della Corte dei Strasburgo per i fatti di Genova, l'articolo 1 prevede che quello di tortura sia un reato comune, punibile con la reclusione da quattro a dieci anni e ascrivibile a chiunque «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata, o comunque sottoposta a sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche» per «ottenere informazioni o dichiarazioni, per infliggere una punizione, per vincere una resistenza» o «in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

A Montecitorio è scoppiata la polemica sul fatto che il reato scatti solo nel caso la vittima sia affidata alla vigilanza del presunto colpevole. Una fattispecie che, secondo il Movimento 5 stelle, escluderebbe, di fatto, che avvenimenti come quelli della Diaz possano essere puntiti per reato di tortura. Con il Partito democratico che ha sottolineato come la fattispecie della custodia o vigilanza non limiti la casistica del reato di tortura.

Ecco le principali novità previste nel provvedimento:

Torturatori in carcere. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.

Aggravante per agenti. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 15 anni.

Istigazione alla tortura. È istigazione specifica che vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 6 anni se l'istigazione non è accolta o comunque non c'è stata tortura.

Prescrizione lunga. I termini di prescrizione raddoppiano, dunque il reato di tortura se prima non interviene il processo, si estinguerà in 20 anni.

Stop espulsioni. Divieto assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia grave e sistematica.

Dichiarazioni estorte nulle. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Valgono però come prova contro gli imputati di tortura.

Niente immunità. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità dalla giurisdizione. Se richiesto, saranno estradati.

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