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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Testamento biologico, entra in vigore la nuova legge: come si scrivono le disposizioni

Ora è possibile indicare i trattamenti sanitari da ricevere o respingere qualora ci si trovasse in condizioni di incoscienza. Sedazione profonda, eutanasia, nutrizione e idratazione: cosa si può chiedere con le Dat, "Dichiarazioni anticipate di trattamento"?

Oggi, 31 gennaio 2018, entra in vigore la nuova legge sul testamento biologico. Una delle possibilità aperte dal testo approvato in Parlamento nel dicembre scorso sono le Dat, dichiarazioni anticipate di trattamento, con le quali si danno indicazioni precise su pratiche sanitarie da ricevere o da respingere in casi in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza. In altre parole, le Dat sono lo strumento con cui, in vista di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi, l'interessato può esprimere le proprie volontà circa i trattamenti sanitari e nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico. Scelte delicate che il medico deve rispettare in linea di principio.

Le Dat, dichiarazioni anticipate di trattamento

Sebbene al momento non esista un Registro Nazionale in cui raccogliere le disposizioni sul fine vita, è comunque già possibile depositarle. La norma transitoria prevede infatti che le disposizioni siano applicabili anche “alle volontà depositate presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della legge stessa”. Approvata definitivamente il 14 dicembre scorso, la legge 219 del 22 dicembre 2017 sulle norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Dat) dispone che “in previsione dell’eventuale impossibilità di esprimersi, si possa dare il consenso, o il rifiuto, rispetto a trattamenti sanitari, esami diagnostici e terapie”. Valorizza inoltre la relazione di fiducia tra paziente e medico “che si basa sul consenso informato” e in questo senso specifica che “il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura”. Si può anche nominare un fiduciario, non necessariamente un familiare, il quale può sottoscrivere le Dat contestualmente all’interessato, o in un momento successivo, attraverso un documento che verrà allegato al testamento biologico.

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Testamento biologico, come e chi può compilare il modulo

Si può redarre un documento scritto a mano, compilare il modulo messo a disposizione dall’Associazione Luca Coscioni, si può filmare un video o raccogliere le volontà con un dispositivo tecnologico che consenta la registrazione dell’atto anche a chi disabilità invalidanti. Si può revocare, aggiornare, modificare le disposizioni in qualsiasi momento. Tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere possono redigere un documento in cui indicare i trattamenti sanitari che si vogliono ricevere e quelli ai quali si rinuncerebbe nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni autonomamente. Preliminare è la sottoscrizione del documento in cui si esprime la volontà di concedere il consenso a essere informati sulle proprie condizioni di salute e ad informarne altre persone. Va apposta la firma lì dove c’è scritto che:

“Nell’ipotesi di trovarmi nelle condizione di non poter decidere riguardo le mie cure sanitarie, a causa del mio deterioramento fisico e/o mentale, e/o di essere in uno stato clinico tra quelli elencati nel presente documento», e in riferimento alla Costituzione, alla Convenzione dei diritti dell’uomo, al codice di deontologia medica e al giuramento professionale dei medici, si vuole (o non si vuole) essere informati sulle proprie condizioni («anche in caso di malattia grave o inguaribile») e sulle terapie da adottare o non adottare”.

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Sedazione profonda, eutanasia, nutrizione e idratazione: cosa si può chiedere con le Dat?

Si può chiedere la morte naturale che escluda nel modo più assoluto l’accanimento terapeutico. Che non vengano somministrate terapie o farmaci sperimentali ancora prive di validità scientifica certa sull’efficacia. In caso di arresto cardio-circolatorio, che non si proceda a manovre di rianimazione o a interventi invasivi atti a prolungare l’esistenza come la respirazione assistita o rianimazione cardio-polmonare. Si può prevedere che nei casi di stato vegetativo persistente, incidente con danni cerebrali gravi, malattie neurodegenerative (tipo Sla), siano interrotti i trattamenti come respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-polmonare, trasfusioni sanguigne, terapia antibiotica, interventi chirurgici volti a prolungare la propria esistenza. Si può chiedere la sedazione profonda, prevista per i malati in fase terminale ai quali altre terapie antidolorifiche risultano inefficaci. E' garantita dalla legge sulle cure palliative. Non si può chiedere l'eutanasia: suicidio assistito ed eutanasia nel nostro Paese sono vietati. Idratazione e nutrizione, invece, si possono rifiutare, perché sono considerate somministrazioni su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivo medico, come il sondino nella pancia, e quindi terapie alle quali si può decidere di rinunciare.

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Tutte queste disposizioni verranno poi raccolte in un Registro Nazionale “che le renderà immediatamente accessibili, attraverso il codice sanitario, al momento del bisogno”, spiega il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Mario Marazziti (Des-Cd), all’indomani della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. “Il modello del registro – aggiunge – potrebbe essere simile a quello già esistente per le dichiarazioni di volontà in materia di donazione degli organi, ma su questo deciderà il ministero della Salute”.

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