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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Pubblica le foto del viaggio di nozze su Facebook e il giudice ne ordina la rimozione

Una donna ha condiviso le immagini della sua luna di miele risalenti a dieci anni fa senza il consenso del marito, motivo per cui il Tribunale ha dato ragione all’uomo prospettando anche un risarcimento danni

Si erano detti sì dieci anni fa, quando internet non disponeva ancora dei potenti mezzi di divulgazione e i ricordi della luna di miele restavano arrotolati nei rullini fotografici in attesa di essere stampati su carta, ma adesso che Facebook ne consente la divulgazione istantanea, la neo mogliettina di allora ha pensato che quelle immagini dovessero far parte di un album etereo da condividere con i suoi amici virtuali. 

Al marito, però, questa iniziativa proprio non è piaciuta e così la coppia è finita in un tribunale che ha dato ragione a lui ordinando alla donna di rimuovere quelle foto dal suo profilo social. Con un ricorso, l’uomo ha fatto sapere che sua moglie aveva pubblicato quelle foto senza il suo consenso e il giudice, da parte sua, gli ha dato ragione in base ad una legge del 1941, prospettando anche una eventuale condanna della donna al risarcimento dei danni. La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell’uomo: “Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook”, ha commentato soddisfatto l’avvocato dell’uomo, Ciro Renino.

La moglie aveva tentato di difendersi sostenendo che “l’uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversa da un album fotografico privato", ma il magistrato sostiene che la donna, con le sue azioni, ha violato il diritto di riservatezza del marito e ha fatto riferimento all’articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 (“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa”, “non occorre il consenso quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”).

Il magistrato sottolinea che “contrariamente a quanto assume la difesa della ricorrente, una interpretazione evolutiva delle norme che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione di una immagine di una persona senza il suo consenso. Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine che costituisce di riflesso un diritto della persona, anche perché le eventuali regole di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti”.

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