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Sabato, 20 Aprile 2024
Economia

Prima casa: ecco come la famiglia salva l'agevolazione

I requisiti per l'agevolazione e quando il Fisco non può procedere a recupero

La casa rappresenta un bene primario oltre che una delle principali forme di investimento degli italiani. Per questo motivo il legislatore ha stabilito imposte ridotte sull’ acquisto dell’abitazione principale prevedendo

  • per chi compra da un privato o da un’azienda che vende in esenzione Iva: imposta di registro del 2% - invece che del 9% - sul valore catastale dell’immobile, e imposta ipotecaria e catastale in misura fissa – invece che percentuale – dell’importo di 50 euro ciascuna;
  • per chi compra da un’impresa con vendita soggetta a Iva: imposta sul valore aggiunto in misura del 4% - invece che del 10% - sul prezzo di cessione, e imposta ipotecaria e catastale in misura fissa - invece che percentuale – dell’importo di 200 euro ciascuna.

Agevolazione fiscale prima casa: i requisiti

L’accesso all’agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede il rispetto di alcune condizioni, prima tra tutte il trasferimento entro e non oltre 18 mesi dall’acquisto della residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato come prima casa.

Ma che succede se a comprare la casa sono due coniugi in comunione dei beni e solo uno di loro sposta la residenza nel termine dei 18 mesi?

La risposta al quesito la fornisce la Cassazione, intervenuta per decidere una controversia con l’Agenzia delle Entrate decisa a recuperare le imposte in misura intera, oltre interessi e sanzioni, sul 50% dell’abitazione del contribuente che non aveva trasferito la residenza nel termine dei 18 mesi.

Gli ermellini, con ordinanza n. 11225/2020, hanno spiegato che a rilevare è la destinazione dell’immobile a “residenza familiare”.  In particolare, nell'ordinanza si legge: "In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi della L. n. 118 del 1985, articolo 2, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'articolo 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso".

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