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Venerdì, 19 Aprile 2024
La misura per le famiglie

Assegno temporaneo per i figli: slitta il termine per avere gli arretrati

Il termine per la presentazione delle domanda con effetti retroattivi è stato spostato al 31 ottobre. L'assegno potrà comunque essere richiesto fino al 31 dicembre, ma senza ricevere le mensilità precedenti

Il Consiglio dei ministri ha prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021. E' quanto si legge nella nota del Cdm a proposito del decreto approvato su giustizia e proroghe. Ad oggi l'assegno veniva riconosciuto dal mese di luglio 2021 solo a chi ne avesse fatto richiesta entro il 30 settembre. A quanto pare però la scadenza è slittata di un mese. La domanda può essere presenata fino al 31 dicembre 2021, ma per i ritardatari "la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda".

La notizia è stata accolta con favore dall'Inps che ha definito utile l'ipotesi di una proroga del termine di legge. Alla data di ieri, 28 settembre, le domande pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.00 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento.

Inoltre, entro il prossimo 5 ottobre è prevista l'autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF. In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi. Sono state anche avviate a pagamento le seconde e terze mensilità delle situazioni già autorizzate.

Infine, rispetto a quanto pervenuto, circa 45.000 richieste di assegno risultano cancellate dagli stessi utenti per mancanza di requisiti. Non incluse nel computo e già mandate in pagamento sono 328.000 integrazioni per i minori di nuclei percettori di RdC, avviate in automatico senza necessità della domanda e a seguito di verifica Inps.

A chi spetta l'assegno unico e come fare domanda

L'assegno ponte spetta alle famiglie con figli di età compresa tra zero e 18 anni che hanno un Isee fino a 50mila euro. È riservato ai lavoratori autonomi, partite Iva e disoccupati. Per riceverlo occorre:

  • essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • non essere percettori degli assegni al nucleo familiare (Anf);
  • essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione europea o essere titolare del diritto di soggiorno.

Come spiegavamo sopra, chi farà domanda entro il 30 settembre 2021 potrà beneficiare anche delle due mensilità arretrate di luglio e agosto. Le domande presentate dal 1° ottobre, invece, daranno diritto all'assegno a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.

Per ricevere l'assegno unico la domanda è obbligatoria. Può essere inoltrata all'Inps tramite il portale web, entrando nell’area del sito con Spid, carta di identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns) e pin, oppure tramite Caf o patronati. Gli importi? La cifra varia in base all'Isee e al numero di figli. Va da circa 168 euro mensili a figlio per chi ha un Isee fino a 7.000 euro, a circa 30 euro per chi ha un Isee di 50.000 euro. Gli importi sono maggiorati per chi ha 3 o più figli o figli disabili.

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