rotate-mobile
Martedì, 23 Aprile 2024
Integrazione

Bonus bebè e assegno di maternità anche agli stranieri

La sentenza della Corte costituzionale: irragionevole negare adeguata tutela a chi ne ha più bisogno

La tutela della maternità e dell'infanzia vengono prima di ogni cosa, specialmente se legate ad uno stato di bisogno. Questa la motivazione che ha spinto la Corte Costituzionale a dire sì al bonus bebè e all'assegno di maternità anche per gli extracomunitari privi di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Sinora l'assegno di natalità, detto anche bonus bebè, e l'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui, detto anche assegno di maternità dello stato, venivano riconosciuti solo ai cittadini italiani, ai cittadini di uno stato dell’Unione europea e a coloro che erano in possesso di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Appellandosi al principio di parità di trattamento e agli articoli 3 e 31 della Costituzione, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme che subordinano la concessione del bonus bebè e dell'assegno di maternità agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Leggiamo le motivazioni nella sentenza. 

La sentenza

Secondo la sentenza della Corte costituzionale le norme sono incostituzionali perché negano adeguata tutela a chi si trova in situazioni di grave bisogno: "istituiscono per i soli cittadini di paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione". La Corte costituzionale ricorda che è suo compito “assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, anche in sinergia con la Carta di Nizza, e di valutare il bilanciamento attuato dal legislatore, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie”. La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), nella quale la Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile con:

  • l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

Il principio di parità di trattamento, si raccorda “ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione - si legge nella sentenza - e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei paesi terzi”. La tutela della maternità e dell’infanzia (articolo 31 della Costituzione), “non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli”. Pertanto, la Corte costituzionale ha escluso una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell’infanzia, sancita dall’articolo 31 della Costituzione, e fronteggiano lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Bonus bebè e assegno di maternità anche agli stranieri

Today è in caricamento