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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia Italia

Superbonus ma non solo: gli "sconti alternativi" per ristrutturare casa

Chi ha intenzione di iniziare lavori di edilizia ha a disposizione molti strumenti per potere risparmiare sui lavori di ristrutturazione: se il superbonus del 110% presenta molti limiti, sono operativi altri incentivi per risparmiare

Troppo complicati i requisiti per accedere al superbonus del 110% previsti dal decreto Rilancio, ma chi ha intenzione di iniziare lavori di edilizia ha comunque a disposizione molti altri strumenti per poter risparmiare sui lavori di ristrutturazione.

Sono infatti operativi gli altri incentivi dedicati al recupero del patrimonio edilizio, dal bonus facciate ai contributi per incentivare gli interventi di risparmio energetico, interventi antisismici e installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Incentivi ristrutturazione, la detrazione Irpef del 50% 

Si può accedere alla detrazione Irpef del 50% in 10 anni per le manutenzioni straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze. Attenzione, la detrazione dovrebbe scendere al 36% a partire dal 2021.

Risparmio energetico, recuperare l'85% delle spese

Le spese per la realizzazione di impianti di risparmio energetico qualificato sono detraibili dall’Irpef o dell’Ires al 50-65-70-75-80-85% (in 10 anni): sono interessati tutti i contribuenti (anche professionisti, imprese e società) e tutti i tipi di immobili.

detrazioni massima rispamio energetico-2

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari.

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A

La detrazione è ridotta al 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La detrazione è ridotta al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%)
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

Dal 2017 sono previste detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

Le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Detrazioni per gli interventi antisismici

È possibile richiedere la detrazione dalla tasse in 5 anni per le spese sostenute per gli interventi antisismici cosiddetti "speciali". Le detrazioni Irpef e Ires del cosiddetto Sismabonus valgono tra il 50 e l'85% e sono valide fino alla fine del 2021 per tutti i contribuenti e per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Detrazioni per il bonus facciate

Uno degli sconti più succulenti è il cosiddetto bonus facciate che prevede una detrazione Irpef e Ires del 90%, in 10 anni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 senza limiti massimi di spesa. Sono ammessi interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ma non comprende gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente.

Inoltre gli edifici devono essere ubicati in agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (Zona A) oppure in "zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq". Escluse quindi le aree destinate a nuovi complessi insediativi, zone industriali e zone agricole. 

Inoltre il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Detrazioni per l’installazione di colonnine elettriche

Una delle novità che dovrebbero trainare anche la nuova mobilità elettrica è la detrazione del 50% concessa per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili.

È possibile richiedere la detrazione fiscale al 50% in 10 anni per le spese documentate e sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 che riguardano:

  • acquisto della stazione di ricarica;
  • installazione della stazione di ricarica;
  • aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a tremila euro (per cui la detrazione massima è pari a € 1.500).

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