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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Bonus prima casa, c'è una bella notizia

A causa dell'emergenza coronavirus sono stati prorogati i termini per accedere alle agevolazioni fiscali destinati a chi acquista un immobile: ecco tutte le novità

Arrivano delle ottime notizie per chi ha appena acquistato una prima casa e non ha intenzione di perdere il bonus. Le agevolazioni fiscali previste per il cambio di immobile rientra infatti nella sospensione degli adempimenti disposta dalla normativa sull’emergenza Covid fino alla fine del 2020. Sono quindi prorogati i termini per il riacquisto di una “seconda prima casa” entro un anno dalla vendita dell’immobile che ha fruito delle condizioni agevolate: infatti, come spiega il portale La Legge per Tutti, se la prima casa viene ceduta nei primi cinque anni dalla data di acquisto, scatta la decadenza dai benefici, a meno che non si ricompri, appunto entro un anno dalla rivendita, un’altro immobile, purché anch’esso dotato dei requisiti prima casa.

Il beneficio si perde invece se entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile, per il quale si intende ottenere le agevolazioni spettanti per la prima casa, non viene venduto quello già posseduto e per il quale si era già fruito del beneficio.

Bonus casa, quali sono le agevolazioni

Ma quali sono le agevolazioni per chi acquista una prima casa? grazie all’abbattimento delle imposte, si ottiene un bonus di importo notevole, che consente di risparmiare migliaia di euro. ''Per chi acquista da un privato o da un’impresa in esenzione Iva – si legge sul sito - l’imposta di registro è stabilita al 2% (anziché all’ordinario 9%) e le imposte ipotecarie e catastali sono fissate a 50 euro ciascuna anziché proporzionali al valore; mentre se si acquista da un costruttore l’Iva è del 4% invece del normale 10% e le imposte di registro ed ipocatastali sono pari a 200 euro ciascuna.

Bonus casa, quali requisiti servono

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali è necessario che la casa non sia di lusso e si trovi nel  Comune dove l’acquirente ha già la propria residenza oppure la fisserà entro i 18 mesi successivi all’acquisto. L'acquirente non deve, inoltre, possedere altri immobili in Italia per i quali ha ottenuto altre agevolazioni.

Ma esiste una possibilità per eludere questa condizione stringente: le agevolazioni sono nuovamente ammesse quando si vende la prima casa che ne aveva già beneficiato, entro il termine di un anno dall’avvenuto acquisto della nuova. Vale sempre il requisito della fissazione della propria residenza in questa nuova abitazione (leggi acquisto prima casa: condizioni).

Bonus casa, quando si perdono le agevolazioni

Una volta ottenute le agevolazioni, se i requisiti vengono meno (oppure erano stati dichiarati falsamente all’atto dell’acquisto) l’Agenzia delle Entrate constaterà la decadenza dai benefici ottenuti e recupererà le imposte dovute (ha tre anni di tempo per farlo, a partire dalla data di registrazione dell’atto di acquisto), applicando anche una sanzione pari al 30% sulla differenza tra quanto pagato con le agevolazioni e quanto calcolato in base al regime di tassazione ordinario sulle compravendite immobiliari.

In particolare, perde le agevolazioni chi non provvede a trasferire, entro il termine tassativo di 18 mesi successivi all’acquisto, la propria residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile, ed anche chi rivende o dona l’abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto. C’è poi il caso di chi acquista un nuovo immobile adibito a sua nuova prima casa senza vendere entro un anno quello precedente che aveva già beneficiato delle agevolazioni: anche per lui scatterà la decadenza.

Perciò, se la prima casa viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, le agevolazioni si perdono a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile, da adibire ad abitazione principale (e, se la vendita non è ancora avvenuta, nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l’impegno a rivendere entro un anno l’immobile già posseduto).

Bonus casa, i termini slittano per l'emergenza coronavirus

In questo caso entra in gioco la normativa per l'emergenza Covid. Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, con il Decreto Liquidità i termini sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Durante questo periodo, pertanto, essi non decorrono e riprenderanno a partire dal 1° gennaio 2021.

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