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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Canone Rai 2019 in bolletta: attenzione al doppio addebito (e chi non paga)

Cosa succede in caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica, chi non deve pagare il canone Rai e addebito doppio: tutto quello che c'è da sapere

Canone Rai 2019 in bolletta: se in casa non si possiede una tv, per non pagare il tributo bisogna presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio di quest'anno. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla dichiarazione relativa all'imposta sulla detenzione di un apparecchio, con validità annuale. "Se l’hai inviata per il canone tv 2018 e continui a non avere la tv, devi ripresentarla", si legge.

Chi non deve pagare il canone Rai 2019? E cosa occorre fare in caso di addebito doppio? Facciamo chiarezza. I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo, ricorda l'Agenzia. Per 'famiglia anagrafica' si intende un "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". Inoltre, "anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che, nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo".

Canone Rai 2019 in bolletta: chi non deve pagare

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Deve essere presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre 2018 avrà effetto per tutto il 2019). Se effettuata dal 1° febbraio al 30 giugno, varrà per il secondo semestre dello stesso anno (ad esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2019 avrà effetto per il secondo semestre del 2019).

Canone Rai 2019: chi ha un pc non deve pagare, ma attenzione alle date 

Attenzione, però. In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione - ricorda l'Agenzia -, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Il modello di dichiarazione va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza residenziale) o dall’erede tramite l’applicazione web; o tramite intermediari abilitati (Caf, professionisti); infine, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo: 'Agenzia delle Entrate' Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In questo caso, è necessario allegare un documento di riconoscimento.


Canone 2019: il caso del doppio addebito

Veniamo al caso, possibile, del doppio addebito del canone Rai. Se si è titolari di un'utenza elettrica di tipo residenziale e se il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone sia la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti. Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare:

  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
  • se, infine, si fa parte della stessa famigli anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.

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