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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Cartelle di pagamento, c'è una (piccola) buona notizia per chi è in ritardo

C'è una novità per chi ha ricevuto una cartella di pagamento e non l'ha ancora pagata. Scaduti i 60 giorni scatta la mora, ma dal 1° luglio è cambiato il tasso di interesse

Avete dei conti in sospeso con il Fisco? E' arrivata a casa una cartella di pagamento e non l'avete ancora pagata? Come è ben noto, passati i canonici 60 giorni di tempo dalla notifica, alla somma da pagare verrà applicata una mora calcolata a partire dalla data in cui ti è stata notificata la cartella fino alla data effettiva del pagamento, oltre alle sanzioni e agli altri interessi. Dal 1° luglio 2019 c'è però una piccola buona notizia per chi deve ancora pagare una o più cartelle esattoriali: il tasso è sceso al 2,68%, quasi un terzo di punto percentuale in meno rispetto al 3,01% in vigore fino al 30 giugno 2019. 

Cartelle di pagamento, cala il tasso di interesse di mora

Il tasso di interesse di mora viene stabilito ogni anno dal Ministero delle Finanze, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Quest'anno, come specificato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio, la mora passa dal 3,01 al 2,68%, diminuendo, quindi dello 0,33%. Qui di cosa cambia? Per prima cosa va chiarito il fatto che gli interessi di mora scattano non dal 61esimo giorno successivo alla data della notifica della cartella di pagamento, ma dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese. Il calcolo della somma intera da pagare va poi fatto moltiplicando l'imposta per il numero di giorni di ritardo e per il tasso d'interesse, dividendo poi per 36500. Pagare in tempo è sempre meglio, così da evitare rincari, ma almeno con il nuovo tasso di interesse la mora sarà più leggera.

Cos'è una cartella di pagamento 

La cartella di pagamento è l’atto che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). La riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e per le somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative.

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