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Venerdì, 19 Aprile 2024
Il vademecum

Congedo maternità e paternità: dal 13 agosto cambia tutto

Nuove regole per usufruire del periodo di astensione dal lavoro dopo la nascita dei figli. Tutte le novità Inps e le informazioni utili per mamme e papà

Novità in arrivo per i neo genitori sul fronte congedo parentale, maternità e paternità. Dal 13 agosto entrano a pieno regime alcune modifiche normative apportate col decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l'Inps, sottolineando che viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre.

Il congedo di paternità, cosa è e come funziona 

La misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere goduto a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso "di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl".

L'indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni cambia. Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore.

I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Alla luce della nuova normativa i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno adiritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Congedo parentale, quali sono i limiti

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:

  • òa madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 percento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. E' previsto infine il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

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