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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Lavoro, addio voucher: c'è il contratto a chiamata

Si parla tanto in questi giorni del contratto a chiamata o "contratto a intermittenza": non è una novità, era stato introdotto dalla legge Biagi e in seguito modificato con il Jobs Act

L'abolizione dei voucher ormai è ufficiale, a partire dal 1 gennaio 2018 se ne parlerà solo al passato. Come fare allora per inquadrare le tante e diverse forme di lavoro occasionale? E' un rebus non semplice, anche perché al netto degli abusi che ci sono stati e che sono stati documentati in mille occasioni, la ragione per cui i voucher erano nati aveva "senso di esistere" e rispondeva a una reale necessità.

Si parla tanto in questi giorni del contratto a chiamata o contratto a intermittenza: non è una novità, era stato introdotto dalla legge Biagi e in seguito modificato con il Jobs Act. Per contratto di lavoro intermittente si definisce il contratto, anche a tempo determinato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne "la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, a seconda delle esigenze individuate dai contratti collettivi anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno".

Ci sono però dei limiti di età ferrei. Il contratto a chiamata può essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni di età, "purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno", e con più di 55 anni. Per quel che riguarda invece la retribuzione, per il contratto a chiamata, il lavoratore deve ricevere, "per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte" un trattamento economico e normativo analogo a quello di un lavoratore di pari livello, anche se questo è assunto con un contratto diverso.

Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento di questo periodo, si legge nel decreto, "il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato".

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