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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Coronavirus, dalle bollette alla norma salva anno scolastico: cosa c'è nel decreto legge

Sospesi versamenti e altri adempimenti nella 'zona rossa', potenziati gli ammortizzatori sociali. Introdotta un'indennità per co.co.co e autonomi, stop ai mutui per i lavoratori in difficoltà: cosa c'è nel dl approvato dal governo

Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella 'zona rossa', potenziamento degli ammortizzatori sociali. Indennità di 500 euro al mese per co.co.co e lavoratori autonomi. E  una norma 'salva anno scolastico', targata ministero dell'Istruzione, per evitare che gli studenti perdano un intero anno se la chiusura delle scuole dovesse protrarsi. Sono queste alcune delle principali misure approvate ieri in tarda serata dal Cdm per far fronte  all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni introdotte dal consiglio dei ministri – si legge nel comunicato - mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

Sospensione dei pagamenti per chi vive nella ‘zona rossa’

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; 'rottamazione-ter'; 'saldo e stralcio'.

La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020.

Sono inoltre sospesi:

  • Il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della 'zona rossa' ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati. Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

Le misure di sostegno a famiglie e dipendenti

Introdotte, inoltre, misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella 'zona rossa'. Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti: cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS). p

Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria; cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Indennità di 500 euro al mese per co.co.co e autonomi

E ancora. Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

Le misure per le imprese

Con il decreto è stata aumentata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione.

Sospensione dei mutui

Viene inoltre introdotta la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici; l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi; misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto prevede poi la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento.

Turismo

Per il settore turistico, si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del Covid-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

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