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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Cosa succede con le ferie e i permessi non goduti con la scadenza del 30 giugno

I 28 giorni di riposo relativi al 2020 ai sensi della legge scadono a fine mese. Per i datori di lavoro che non provvederanno a risolvere i casi pendenti sono previste sanzioni contributive e pecuniarie

Chi si occupa di gestione e amministrazione del personale all'interno delle aziende ha segnato in rosso una data sul calendario: giovedì 30 giugno 2022. A fine mese scade infatti il termine per godere delle quattro settimane di "ferie legali" maturate nel 2020, a cui probabilmente si aggiungerà anche la fine del periodo di fruizione dei permessi cosiddetti "ex-festività" e per riduzione dell'orario di lavoro. In caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro, potrebbero scattare sanzioni di tipo contributivo e pecuniario. Ma andiamo con ordine.

Secondo la normativa, dopo un anno di lavoro presso una stessa azienda, le ferie devono essere della durata di quattro settimane: due devono essere necessariamente riconosciute nel corso dell'anno di maturazione, mentre le altre due anche nei successivi 18 mesi. La scadenza di quelle del 2020, perciò, è il 30 giugno 2022. Eventuali contratti collettivi possono invece:

  • prevedere un periodo minimo aggiuntivo di ferie, da fruire entro i termini stabiliti dall'accordo;
  • ridurre il limite minimo di due settimane di "ferie legali" da fruire nell'anno di maturazione;
  • estendere il termine di diciotto mesi entro il quale concludere la fruizione delle "ferie legali".

Ferie e permessi non goduti: cosa succede con la scadenza del 30 giugno 2022

Ecco perché il mancato godimento delle ferie secondo quanto disposto o dalla legge o dai contratti collettivi può obbligare l'azienda a ricalcolare i contributi Inps dovuti sulle ferie maturate e non godute e a doverli poi versare. Si tratta di un obbligo valido anche in casi di ferie eccedenti le quattro settimane. Così nel mese successivo alla scadenza del periodo di fruizione, quindi luglio, l'imponibile previdenziale aumenta di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute. Soltanto nel momento in cui il lavoratore avrà la possibilità di godere delle ferie si procederà al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l'obbligo di versamento è già stato assolto. Sono possibili, tuttavia, eventuali deroghe. Nel caso in cui l'interessato non abbia potuto usufruire delle ferie per ragioni di malattia, maternità o impedimento, per esempio, il godimento delle ferie rimane congelato per la durata del problema.

Ma cosa succede in concreto in caso di ferie non godute? Le sanzioni amministrative per il datore di lavoro possono essere diverse a seconda del danno. Il livello base va da 120 a 720 euro, ma sono possibili maggiorazioni da 480 a 1.800 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni, oppure anche da 960 a 5.400 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni. In caso di ferie non godute, poi, il lavoratore può citare in giudizio il suo capo, visto che sussiste il mancato recupero delle energie psico-fisiche. Perciò può chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, se in grado di provare l'esistenza del danno, e ovviamente il godimento delle ferie. La liquidazione è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Un caso diverso è quello dei permessi non goduti: in questi casi è possibile l'erogazione di un'indennità sostitutiva in caso di ore maturate e non godute entro un determinato termine. L'eventuale liquidazione avviene sempre entro una determinata scadenza.

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