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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Figli a carico e detrazioni fiscali: le novità in vigore dal 1° gennaio

Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è stato elevato a 4mila euro

Dal 1° gennaio 2019 è cambiato il limite di reddito entro il quale i figli sono considerati a carico dei genitori a fini delle detrazioni fiscali. In sostanza è stata aumentata la soglia di reddito entro la quale i figli di età non superiore a 24 anni possono essere considerati a carico fiscale dei genitori per presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero i modelli 730 o Redditi.

Dal 1° gennaio dell’anno in corso – come stabilito dalla legge di bilancio 2018 - si considerano a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito fino a 4000 euro. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.

Occhio però alla dichiarazione dei redditi: come ricorda Fisco Oggi - la rivista on line dell’Agenzia delle Entrate - con riferimento al periodo d’imposta 2018, il limite da considerare resto quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari.

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Figli a carico e detrazioni fiscali, le cose da sapere

I figli a carico, di uno o di entrambi i genitori, sono i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidati e i figli affiliati. I figli a carico danno diritto a detrazioni fiscali per il/i genitore/i riconosciute dall’articolo 12 del TIUR che ne stabilisce oltre alle regole, anche i requisiti e le condizioni che ne consentono il riconoscimento e l'importo delle detrazioni spettanti in base all'età dei figli, al loro numero e se sono presenti o meno figli con disabilità.

Le detrazioni vengono così applicate in base alla situazione familiare:

  • in caso genitori coniugati la detrazione si applica al 50% a ciascuno di essi o al 100% a quello col maggior reddito;
  • in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione può essere suddivisa al 50% oppure attribuita interamente al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato;
  • in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, o in caso di divorzio, la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo tra le parti;
  • in caso di genitori separati con affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartibile tra i genitori nella misura del 50%, salvo che un diverso accordo attribuisca l’intera detrazione al genitore col reddito più elevato;
  • in caso di separazione la detrazione si applica al 100% al genitore affidatario, oppure al 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto ocondiviso oppure, 100% al genitore con reddito complessivo più alto, oppure, in caso di incapienza di uno dei genitori 100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito;
  • in caso di genitori non sposati e: In presenza di un provvedimento per l’affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori separati; se invece non vi è un provvedimento per l’affidamento dei figli è applicabile quanto previsto per i genitori coniugati.

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