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Giovedì, 25 Aprile 2024
Tornano le coperture

L’Inps torna a pagare la quarantena: le assenze sul lavoro per Covid saranno indennizzate

Le novità del decreto legge fisco-lavoro pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Scongiurata anche la restituzione da parte del datore di lavoro dell'indennità già conguagliate

Le assenze per quarantena legata al coronavirus nel 2021 saranno indennizzata come malattia. Lo scorso 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge fisco-lavoro in cui, tra le altre cose, riconosce che la quarantena ex Covid-19 deve essere retribuita al pari dell'indennità di malattia. Il decreto stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre. Approvato qiundi rifinanziamento di questa indennità: l’Inps ne aveva annunciato la sospensione lo scorso agosto.

Nel Dl 146/2021, l'articolo 8 ha riscritto il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legge 18/2020, stanziando i fondi per la copertura finanziaria della prestazione fino al 31 dicembre, sia per quanto riguarda i dipendenti del settore privato sia per quelli del settore pubblico e privato impossibilitati a svolgere la propri attività in smart working. Il nuovo comma 5 stabilisce che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 gennaio di quest'anno, gli oneri a carico dell'Inps "sono finanziati  dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori". 

Scongiurata anche la restituzione dell'indennità da parte dei datori di lavoro

Il rifinanziamento scongiura l'obbligo, paventato dall'Inps, di restituzione delle indennità già conguagliate da parte dei datori di lavoro in assenza delle risorse per coprire la assenze per quarantena nel 2021 dei dipendenti.

Modifiche anche al comma 7, al quale viene aggiunto: "Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l’Inps". Tale rimborso, pari a 600 euro, viene ora riconosciuto al datore di lavoro una "una tantum per ogni singolo lavoratore" per ciascun anno solare e solo nei casi in cui "la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile". Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda telematica all'Inps, insieme una dichiarazione che attesti i periodi riferiti alle tutele previste dall’articolo 26. 

"Avevamo ragione noi!", fanno sapere oggi in una nota dal sindacato Usb Lavoro Privato, che si attribuisce il merito di essere stato "l'unico sindacato ad accorgersi di questa iniziativa iniqua e a pressare subito i ministri interessati", dopo il mancato rifinanziamento della misura.

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