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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Lavoro

Coronavirus e assenze dal lavoro: quando sono giustificate e quando invece si rischia

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha stilato un approfondimento sul tema, analizzando cinque tipologie di situazioni che possono presentarsi

La diffusione del contagio del coronavirus sta creando situazioni particolari anche per quanto riguarda la gestione delle assenze dei lavoratori. Tante le domande che vengono poste in queste ore, dalla retribuzione per il lavoratore in quarantena all'assenza dal posto di lavoro per timore del contagio.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto un vademecum, ipotizzando alcune delle situazioni che potrebbero realizzarsi per quanto riguarda lavoratori e aziende nei territori interessati dal virus, anche alla luce del decreto legge "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", varato dal governo il 23 febbraio, che assegna ai ministri ampi potere di intervento straordinario per delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai.

I consulenti del lavoro hanno identificato cinque tipologie di assenze e per ognuna hanno dato una spiegazione.

Assenza in seguito a ordinanza di pubblicità autorità

Qualora l'assenza sia originata da un ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire casa, in questo caso "si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi a lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, il quale resterà a casa ma con la retribuzione pagata". L'assenza del lavoro è indipendente dalla sua volontà ma è anche necessaria e dettata da un provvedimento di ordine pubblico che è finalizzato a tutelare la salute delle persone. "È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento normativo che preveda la cassa integrazione ordinaria per queste tipologie di eventi". 

I consulenti ricordano che, laddove questa sia possibile, una soluzione può essere rappresentata dalla convenzione di accordi per lo smart working: secondo quanto stabilito dalla legge n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Di norma non sono richiesti accordi sindacali, mentre è necessario almeno un accorto "one-to-one" tra il lavoratore e l'azienda, che deve poi obbligatoriamente darne comunicazione sul portale istituzionale del ministero del Lavoro, ma in virtù del decreto del 23 febbraio "non sarà necessario il preventivo accordo scritto tra le parti", chiariscono i consulenti del lavoro.

Assenza per sospensione dell'attività aziendale

Per contenere la diffusione del virus è possibile vietare l'accesso di un determinato comune o area geografica, come pure disporre la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche se quelle stesse attività lavorative si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.

In questi casi, fanno notare i consulenti, "è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore", visto che l’azienda stessa risulta impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Anche in questo caso è evidente "il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dalla ministra del Lavoro", ricordano i consulenti.

Assenza per quarantena obbligatoria

La quarantena stabilita dai presìdi sanitari per i lavoratori sotto osservazione che presentano sintomi riconducibili al virus può comportare l'assenza da parte del lavoratore interessato. In questo caso è il Ccnl applicato che stabilisce le modalità di gestione dell’evento, "assimilabile comunque a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi".

Infatti, il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, deve essere considerato "come sottoposto a trattamento latu sensu sanitario", chiariscono i consulenti del lavoro, e pertanto "la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro".

Assenza per quarantena volontaria

Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui questi presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, "può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo".

Assenza per paura del contagio

La paura del contagio, dicono i consulenti del lavoro, non è sufficiente di per sé a giustificare l'assenza lavoro. "Un’assenza determinata dal semplice 'timore' di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione", chiariscono i consulenti del lavoro, ricordando che in questo caso "si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento".

Coronavirus, Cils: "Garantire sostegno al reddito ai lavoratori a casa"

In una nota anche il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, chiede al governo "una misura immediata e generalizzata di sostegno al reddito per tutti i lavoratori coinvolti dalle ordinanze relative al conoravirus". Si tratta di "persone impossibilitate a svolgere la prestazione lavorativa a causa dei divieti di spostamento o di sospensione stessa delle attività, sulle quali non deve ricadere alcuna perdita di retribuzione, né la costrizione ad utilizzare giornate di ferie o malattia", rimarca Sbarra, che ricorda l'esistenza di "strumenti ordinari che possono essere utilizzati, come la cassa integrazione ordinaria e il fondo di integrazione salariale". Il sindacalista specifica però come vada "posta molta attenzione alle causali e alle procedure, che vanno adeguate alla particolare circostanza, come pure all'ambito di applicazione di queste leve, che non è generalizzato, e alle risorse necessarie, che potrebbero essere insufficienti qualora l'emergenza dovesse prolungarsi". Pertanto, sottolinea Sbarra, "potrebbe essere più efficace individuare uno strumento specifico di Cassa integrazione in deroga, finanziato con risorse dedicate e adeguate, rivolto a tutti i datori di lavoro (aziende, enti, scuole private, etc), indipendentemente dai limiti dimensionali, e a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale, compresi gli autonomi. Va poi individuata una modalità di tutela del reddito anche per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, ai diversi livelli"

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