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Venerdì, 19 Aprile 2024
Lavoro

Licenziamenti e art. 18, la Consulta "boccia" un altro tassello della legge Fornero: cosa cambia

La Corte Costituzionale è intervenuta sulla parte della norma che disciplina i licenziamenti economici: per la tutela basta l'insussistenza del fatto, il giudice non è tenuto ad accertare che sia "manifesta"

Stop alla manifesta insussistenza, prodotta ogni volta che non ricorrono gli estremi del giustificato licenziamento oggettivo del lavoratore. Con la sentenza n° 125 depositata oggi, giovedì 19 maggio, dalla Corte Costituzionale (redattrice la vicepresidente Silvana Sciarra), viene modificato il testo della cosiddetta Legge Fornero, ai fini di tutelare l'articolo 18: il giudice non è tenuto ad accertare che l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia "manifesta". Secondo quanto spiega la Corte Costituzionale, il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. 

Licenziamenti e articolo 18: cosa cambia

La Consulta interviene così sul tassello della norma che disciplina i licenziamenti economici. Nel dettaglio, l'incostituzionalità ha colpito la sola parola ''manifesta'', che precede l'espressione ''insussistenza del fatto'' posta a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative. Al fatto, spiega la sentenza, si deve ''ricondurre ciò che attiene all'effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale''. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può ''sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità'', come nel caso della sentenza n. 59 del 2021: in quel caso venne dichiarato incostituzionale l’articolo 18 (comma 7, secondo periodo) dello Statuto dei lavoratori – nel testo modificato dalla "Riforma Fornero" – con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Il presupposto dell'insussistenza del fatto veniva già definito "disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza". Eguaglianza che risulta inesistente se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa e non come obbligatoria.

Il "problema" della manifesta insussistenza

La Corte, nella sentenza odierna, ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca ''un'alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi''. Il criterio della manifesta insussistenza, ha precisato inoltre la Corte, ''risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento''.

Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto, che è già di per sé un'operazione complessa, le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare ''nell'ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza''. Vi è dunque un ''aggravio irragionevole e sproporzionato'' sull'andamento del processo: all'indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale. La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso, consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili, e i mezzi adottati per raggiungerli. 

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