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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Le nuove norme per la carta di circolazione: multe fino a 3500 euro

Da lunedì 3 novembre 2014 entrano in vigore le norme che consentiranno l'identificazione certa dell'automobilista al volante del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della Strada

Saranno in vigore da lunedì 3 novembre le nuove disposizioni su veicoli, motoveicoli e rimorchi: ha suscitato qualche polemica la novità in merito alla comunicazione obbligatoria alla motorizzazione delle generalità del soggetto che detiene in uso un veicolo, non personalmente intestato, per più di 30 giorni con uso esclusivo e continuato.

Cosa cambia. Chi ha la disponibilità di un veicolo, non intestato a se stesso, e ne fa uso per più di 30 giorni consecutivi, deve comunicare agli uffici della motorizzazione civile i suoi dati ai fini dell'annotazione nella carta di circolazione e nell'archivio nazionale dei veicoli. La sanzione pecuniaria può andare da 705 euro a 3.526 euro.

Rientrano nella fattispecie: il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust".

Nel caso di comodato, l'obbligo scatta se l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.

Non è vietato l'utilizzo di un veicolo a puro titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione. Le norme non si applicano, per il momento, ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto

E in famiglia cosa accade? L'obbligo di annotazione decade nell'ipotesi di concessione ad un familiare convivente, in ogni altro caso è valido, purché il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

La Federazione Nazionale delle Associazioni degli Agenti di Commercio Italiani ricorda inoltre che: "Sono esclusi dall’adempimento: l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”, l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative), l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale e l’utilizzo di veicoli adibiti al trasporto professionale di persone e cose".

Non è una disposizione retroattiva, spiega una nota della Polizia di Stato che la norma ha valore su "Atti e fatti, accaduti per la prima volta dopo lunedì 3 novembre".

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