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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Pace fiscale, il tempo stringe: occhio alla scadenza

I contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata delle cartelle hanno tempo fino a venerdì 31 maggio: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il tempo è tiranno per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. C'è tempo fino a venerdì 31 maggio 2019 per  presentare la relativa 'Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti', con il modulo scaricabile in formato pdf dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Pace fiscale, come presentare domanda 

Il portale dell'Agenzia ricorda che "la domanda va presentata in via telematica direttamente dall’interessato, abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o incaricando un intermediario oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia". Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, indicando i codici tributo:

  • PF30 Iva e relativi interessi
  • PF31 Altri tributi erariali e relativi interessi
  • PF32 Sanzioni relative ai tributi erariali
  • PF33 Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi
  • PF34 Sanzioni relative all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef
  • PF35 Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi
  • PF36 Sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef.

Pace fiscale, quali sono le violazioni 'sanabili' 

La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Pace fiscale, la sanatoria da 200 euro

Pace fiscale, i contribuenti in buona fede possono stare tranquilli: nel decreto fiscale 2019, con il dl 119/2018, è stata introdotta una sanatoria degli errori formali, ma non c'è molto tempo per mettersi in regola. Tale sanatoria prevede infatti il versamento entro il 31 maggio 2019 di 200 euro per ogni annualità da condonare. Il secondo passo sarà poi quello di rimuovere le violazioni commesse entro il 2 marzo 2020, sia che si tratti di omissioni che di errori. 

Pace fiscale, per la sanatoria il tempo stringe

Le due principali novità, descritte nella circolare n° 11 dell'Agenzia delle Entrate, riguardano proprio l'ok alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità, e più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. 

Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 Dl n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E, che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento). In particolare il documento di prassi si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che - così come le violazioni sostanziali - restano fuori dalla definizione agevolata.

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