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Sabato, 20 Aprile 2024
Economia Italia

Tasse agli istituti religiosi: la Cassazione ribalta la sentenza

Il Comune di Livorno ha vinto un ricorso contro una duplice sentenza che permetteva l'esenzione dal pagamento dell'Ici per due scuole materne paritarie. La sentenza della Cassazione di fatto legittima la richiesta e chiarisce chi deve (e non deve) pagare la vecchia imposta comunale sugli immobili

Ici per istituti religiosi, una sentenza della Cassazione stabilisce una novità davvero rivoluzionaria: la quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Livorno contro l'esenzione di due scuole materne paritarie dal pagamento dell'Ici.

I giudici di Cassazione ribalta una sentenza del 18 marzo 2013 emessa dalla Commissione tributaria regionale, che aveva stabilito che le scuole materne paritarie di proprietà di due istituti religiosi dovevano essere esentati dal pagamento dell'Ici.

Gli ermellini di fatto legittimano l'azione del Comune di Livorno che nel 2012 aveva inviato ai due istituti un avviso di accertamento, chiedendo il pagamento dell'Ici per gli anni relativi al periodo 2004 e 2009 compresi.

Secondo quanto scrive la Cassazione, la Commissione tributaria regionale avrebbe "fatto una non corretta applicazione della norma, così come essa deve leggersi ed intendersi alla luce della giurisprudenza nazionale e dei principi di diritto comunitario".

Esenzione Ici: chi può non pagare la tassa

La Commissione regionale non avrebbe infatti tenuto conto di una serie di disposizioni, tra cui la decisione 2013/284 della Commissione Europea, che prevede che l'esenzione dell'Ici prevista in favore degli enti non commerciali piò essere applicata solo agli immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, svolta cioè o a titolo gratuito o dietro a un compenso solo simbolico.

Nel caso delle scuole paritarie gestite dagli istituti religiosi - Congregazione Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena e Istituto delle Suore Trinitarie - un'eventuale esenzione, secondo la Corte di Cassazione, sarebbe da configurarsi come un aiuto di Stato che potrebbe falsare la libera concorrenza.

Ici chi non deve pagare

Ricordiamo che l'Ici è una imposta non più vigente e come in questo caso si tratta di ricorsi per mancati pagamenti nel periodo 2004/2009. L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

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