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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Manovra, nel 2019 stop all'aumento dell'età della pensione per 14.600

Elevate a 15 le categorie di "lavori gravosi" tutelate rispetto alle 11 previste nell'Ape social. Previsto per il primo anno un costo di 100 milioni e nel triennio fino al 2021 quasi 385 milioni.

Il governo ha presentato in Senato l'emendamento alla Manovra sulle pensioni. La proposta riguarda "i lavoratori addetti ad attività gravose" e "lo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra governo e organizzazioni sindacali del 21 novembre, si legge nell'intestazione.

Nel 2019 saranno esonerate dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni 14.600 persone impegnate in lavori "gravosi". Previsto per il primo anno un costo di 100 milioni e nel triennio fino al 2021 quasi 385 milioni.

Rispetto alle 11 categorie di "lavori gravosi" previsti dall'ape social diventano 15 le categorie tutelate e che vengono esentate dall'innalzamento automatico dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019, sia per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia che quelle di anzianità.

Si aggiungono infatti quattro categorie, come anticipato dal governo al tavolo con i sindacati, che sono quelle degli gli operai dell'agricoltura, della zootecnica e pesca; i pescatori dipendenti o soci di cooperativa; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed nelle acque interne.

Adeguamento alla speranza di vita

L'emendamento contiene, tra l'altro, alcuni ritocchi al meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, in linea con l'esito del tavolo tra governo e sindacati (bocciato dalla Cgil).

  • "l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente";
  • "l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento da portare in riduzione dell'adeguamento successivo";
  • "la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento inferiore".

La disposizione, si precisa, vale "esclusivamente con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021.

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