Rottamazione cartelle: c'è tempo fino al 15 maggio per la Definizione agevolata
Martedì 15 maggio sarà l'ultimo giorno utile per la presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta 'rottamazione delle cartelle', dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017
Rottamazione delle cartelle: il 15 maggio sarà l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. I contribuenti potranno presentare la domanda online con 'Fai D.A. Te' attraverso il portale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
“Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”.
Le eccezioni sono:
- i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Rottamazione cartelle: cosa si paga con la definizione agevolata
I contribuenti che intendono aderire alla Definizione agevolata 2000/17 pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Invece, per quanto riguarda le multe stradali non sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. L'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrebbe aver inviato al contribuente entro il 31 marzo 2018, tramite posta ordinaria, una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.
Rottamazione cartelle: come presentare la domanda “Fai D.A. te”
Aderire alla Definizione agevolata è semplice, basta collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate e compilare l'apposito form entro il 15 maggio 2018. Tale form è disponibile anche nella tua area riservata e consente di rottamare anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso. Sempre nell'area riservata è possibile richiedere il proprio Prospetto informativo, per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17.
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Rottamazione cartelle: altre modalità per presentare la domanda
Per chi non volesse usufruire del form online esistono delle modalità alternative per presentare domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17. E' possibile inviare il modello Modello DA 2000/17 con allegata la copia del documento di identità alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. Ricordiamo che la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.
Rottamazione cartelle: cosa succede dopo
Ai soggetti che hanno inviato entro i termini la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018 una comunicazione, il cui contenuto cambierà in base all'esito della domanda.
- In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
- In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Dopo l'arrivo della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
Invece, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018. Le possibili risposte saranno le seguenti:
- In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
- In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Rottamazione cartelle: le rate scadute
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
In seguito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
- In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
- In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.