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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia Italia

Rottamazione delle cartelle esattoriali, occhio al calendario

Il Decreto semplificazioni allarga la platea che potrà beneficiare della 'rottamazione ter', ma attenzione alle date: ecco tutto quello che c'è da sapere

La definizione agevolata delle cartelle esattoriali diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della 'rottamazione bis'.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione informa infatti che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 12/2019 di conversione del Decreto semplificazioni che apre le porte della 'rottamazione ter' anche ai contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre.

Agenzia delle entrate-Riscossione fa sapere che ha "adeguato alle novità normative i modelli di adesione che già da oggi sono disponibili sul sito internet e agli sportelli dell'Ente (modello DA-2018 e modello SA-ST)".

Gli interessati possono presentare le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello, collegandosi a questo sito.

Rottamazione delle cartelle esattoriali, le novità

Fra le principali novità introdotte dal Decreto semplificazioni vi è l'accesso alla cosiddetta rottamazione ter anche per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento previsto entro il 7 dicembre 2018 delle rate della 'rottamazione bis' scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018".

Per questi debiti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione spiega che è possibile suddividere il dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Da ricordare come non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Saldo e stralcio

Il Decreto semplificazioni introduce delle novità anche per chi è interessato al "saldo e stralcio", ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

La riduzione delle somme secondo quanto previsto dalla Legge n. 145/2018 riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La scadenza delle domande è fissata per il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Nel caso di inammissibilità della domanda per il "saldo e stralcio", "le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengono automaticamente ricondotte nell'ambito della 'rottamazione ter' con ripartizione del debito in 9 rate" informa ancora l'Ente.

Definizione agevolata per le risorse proprie UE

Una ulteriore novità riguarda infine l'allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse UE e per l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione a quelle della 'rottamazione ter' (18 rate in 5 anni).

In particolare, si tratta dei debiti relativi ai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La norma prevede il pagamento integrale delle somme affidate a titolo di “capitale” e di “interessi iscritti a ruolo” (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese maturate per eventuali procedure esecutive), oltre che di un importo dovuto a titolo di interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria e calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019.

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