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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Banche, al via gli indennizzi per i risparmiatori "truffati": chi può fare domanda

Attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Unione Nazionale Consumatori: "Ottima notizia"

Da oggi è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Lo comunica il Mef dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sulla presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir). Hanno diritto all'indennizzo solo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti entro 180 giorni.

"Truffati" banche, chi ha diritto all'indennizzo

Sul Portale, fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, da oggi sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente.

In uno speciale sul sito del Mef si ricorda che gli indennizzi automatici interesseranno "una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all'approvazione della Commissione europea. Per il restante 10% circa, la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all'erogazione diretta dell'indennizzo". Il Fondo ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Unione Nazionale Consumatori: "Ottima notizia"

"Ottima notizia. Si chiude un lungo percorso condiviso" afferma l'avv. Corrado Canafoglia, che rappresenta l'Unione Nazionale Consumatori nella cabina di regia del Mef. "Ora potremo finalmente presentare le istanze. Siamo già pronti anche con la prova delle violazioni massive. Confidiamo, quindi, nell'accoglimento delle domande" conclude Canafoglia.

Cos'è il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

La legge del 30 dicembre 2018 n.145 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo indennizzerà i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Caro Governo, adesso si faccia sul serio per i rimborsi ai risparmiatori traditi dalle banche

Chi può fare la domanda

Hanno diritto di presentare domanda al FIR i seguenti "risparmiatori":

  • persone fisiche;
  • imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del codice del terzo settore
  • microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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