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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Quando diventa obbligatorio comunicare al Fisco le spese scolastiche

Ecco quali sono le spese per la frequenza scolastica che possono essere detratte, in che limite e come documentarle

Diventerà obbligatoria a partire dal 2022 la trasmissione telematica delle spese scolastiche all'Agenzia delle Entrate: a stabilirlo è il decreto del 10 agosto del Ministero dell'Economia e Finanze.

La comunicazione consentirà ai contribuenti di trovare già nella precompilata e di portare più agevolmente in detrazione i costi per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (superiori),

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Le spese dovranno essere comunicate telematicamente all'Erario dalle scuole, statali e paritarie private, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di inizio del percorso scolastico e il flusso informativo dovrà contenere gli elementi identificativi sia degli alunni che dei soggetti che hanno sostenuto i costi della frequenza scolastica.

Quali sono le spese per la frequenza scolastica che possono essere detratte

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole materne;
  • scuole elementari e medie;
  • scuole superiori,

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Sono detraibili:

  • le tasse di iscrizione
  • le tasse di frequenza
  • i contributi obbligatori,

ma anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica: si tratta - come spiega l'Agenzia delle Entrate - ad esempio, delle spese per  

  • mensa scolastica
  • servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola ( per cui la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di soggetti terzi rispetto alla scuola)
  • gite scolastiche,
  • assicurazione della scuola
  • ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Dal 1 gennaio 2018 sono inoltre ammesse in detrazione anche le spese per il trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto. La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.

Spese di cancelleria e libri

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado

I documenti da conservare

Se le spese per i servizi sono versate alla scuola, non è necessaria copia della delibera scolastica che ne dispone il versamento. Nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo sia pagata a soggetti terzi (ad esempio all’agenzia di viaggio),  la delibera va conservata per attestare la causale del pagamento.

In caso di controlli del Fisco le spese portate in detrazione vanno inoltre documentate esibendo la ricevuta dei bollettini postali o bonifici bancari, che devono riportare nella causale l’indicazione del servizio (mensa o trasporto scolastico) e gli identificativi della scuola e dell’alunno.

Se il pagamento è effettuato in contanti o con bancomat, sarà necessario farsi rilasciare un'attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta con gli identificativi del l’alunno.

Quando a pagare è il rappresentante di classe

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione con i dati di ciascuno studente.

Limite di detraibilità

La detrazione per le spese di frequenza attualmente è ammessa su un importo massimo complessivo di euro 800 per ciascun alunno o studente.

Indetraibilità

La detrazione per la frequenza scolastica non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Non possono essere detratte le spese sostenute e rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali.

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