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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia Italia

Super ecobonus al 110% e cessione del credito: regole e limiti spiegati in breve

Con la conversione in legge del decreto rilancio è possibile cedere il credito di imposta per tutti i lavori interessati da super ecobonus, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione sostenuti negli anni 2020 e 2021. Le regole in breve

Il bonus 110% è uno degli interventi più attesi: con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono state finalmente definite le regole del super ecobonus al 110 per cento per i lavori edili. Se infatti occorrerà aspettare i decreti attuativi per avviare i lavori, molti italiani potranno sfruttare l'estate per capire come meglio usufruire delle generose agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e efficientamento energetico eseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Se manca ancora le definizione dei limiti di spesa per i singoli interventi (ad esempio il costo a metro quadrato delle superfici trattate secondo i prezziari provinciali), è certo che la detrazione sull’Irpef avverrà in 5 anni e non sui canonici 10 previsti dall'ecobonus normale. 

Sarà inoltre possibile cedere il credito di imposta per tutti i lavori interessati da super ecobonus ed ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione sostenuti negli anni 2020 e 2021.

Pertanto si potrebbe ottenere uno sconto sul corrispettivo dal momento che la stessa ditta edile potrebbe cedere il credito a fornitori e istituti di credito. Se infatti è difficile trovare un’impresa edile che possa non farsi pagare i lavori in attesa del rimborso fiscale, ma le banche si stanno attrezzando per favorire la cessione del credito: per gli istituti significherebbe prestare denaro al 2% (tasso più remunerativo dei mutui).

In cosa consiste il super ecobonus

Il rimborso per i lavori edili è contenuto dall'articolo 119 del decreto rilancio ove si prevede la facoltà di ottenere un rimborso del 110% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione Irpef. Tre le fattispecie identificate come fondamentali per ottenere il supersconto:

  1. la coibentazione termica dell'edificio
  2. la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento;
  3. la sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento;

Attenzione al limite di due abitazioni a contribuente, inoltre sono escluse dall’agevolazione le abitazione di lusso (categorie catastali A/1; A/8; A/9).

Super ecobonus, le condizioni

La coibentazione e la sostituzione della caldaia se sono interventi trainanti non sono tuttavia sufficienti: è necessario infatti che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o comunque il "conseguimento della classe energetica più alta" documentato con due attestazione di prestazione energetica ( Ape ) una prima e una al termine dei lavori.

Se non si dovessero raggiungere questi obiettivi è sempre possibile richiedere il normale ecobonus che permette una detrazione fino al 70% dei costi in dieci anni: anche in questi casi si può applicare la cessione del credito come previsto dal decreto rilancio.

Se l'abitazione è tutelata dai beni culturali ed è impossibile effettuare gli interventi trainanti, il super ecobonus è comunque richiedibile a patto di ottenere il miglioramento di due classi energetiche.

Super ecobonus, che interventi si possono fare

Se abbinati agli interventi trainanti anche l'installazione di tende da sole e la sostituzione degli infissi - già detraibili fino al 70% in 10 anni grazie al normale ecobonus - possono rientrare nel super ecobonus. Così come possono beneficiare della detrazione del 110% in 5 anni anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per le vetture elettriche.

Super ecobonus, i tetti massimi di spesa

Il tetto di spesa nelle case indipendenti e nelle villette a schiera è di 50 mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30 mila euro per il cambio della caldaia.

Per le spese deliberate in condominio ci sono dei tetti massimi di detraibilità: 

  • per la coibentazione termica sono agevolate le spese fino a 40 mila euro per i condomini da due a otto unità, e si scende a 30 mila euro per i condomini con oltre otto unità;
  • la sostituzione della centrale termica ha come tetto 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15 mila euro per le unità più grandi.

Come nota il Corriere della Sera i lavori costano proporzionalmente meno nei condomini grandi mentre va posta attenzione alla ripartizione millesimale dei costi poiché chi ha molti millesimi constatando non ottenendo per intero il bonus potrebbe far venire meno la maggioranza.

Super sismabonus, che cosa cambia per gli interventi antisismici

Se fino a qui abbiamo parlato di ecobonus, c'è un altro bonus edilizio che è stato poco sfruttato nonostante la sua importanza: il sismabonus. I lavori di miglioramento statico degli edifici sono infatti non solo costosi ma spesso impongono la non fruibilità dell'edificio durante i lavori. Ora con il decreto Rilancio anche gli interventi che cadono nel perimetro del sisma possono beneficiare della detrazione del 110% in 5 anni.

A differenza del super eco bonus, l’agevolazione riguarda sia le persone fisiche sia quelle giuridiche e tutte le tipologie di immobile: sono esclusi solo le unità ubicate nei territori in fascia sismica 4, quella dove il rischio di terremoti è molto basso.

Cosa cambia per il bonus facciate

Benché ricada fuori dal perimetro del super ecobonus, con il decreto rilancio la cessione del credito di imposta potrà applicarsi anche al bonus facciate: l'agevolazione attualmente garantisce una restituzione del 90% dei costi sostenuti per i lavori di riqualificazione tramite una detrazione irpef in 10 anni

Nota bene: il bonus facciate si applica ai lavori di riqualificazione delle facciate esterne degli edifici, residenziali e non, purché ubicati in aree urbanizzate. Se i lavori non comportino il rifacimento di una quota superiore al 10% degli intonaci il bonus è ottenibile senza sottostare a particolari condizioni, se invece la quota supera il 10% è necessario anche un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. In questo caso è possibile inoltre che si valuti la possibilità di usufruire del super ecobonus a patto di soddisfare i requisiti previsti.

Niente superbonus? C'è il bonus ristrutturazione

Per chi non riuscisse a rientrare nei limiti dei benefici previsti può sempre contare sul più longevo di tutti i bonus, quello che garantisce il 50% di detrazioni su 10 anni per lavori di ristrutturazione edilizia e di manutenzione che abbiano un costo massimo di 96 mila euro.

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