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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Superbonus 110%: dentro anche box e negozi. Ecco come

L'agevolazione può estendersi anche ai lavori su esercizi commerciali e box auto

Sono davvero infiniti i dubbi interpretativi che sta sollevando l'applicazione pratica dell'agevolazione più appetibile tra quelle varate per rilanciare l'economia post lockdown: il superbonus del 110% previsto dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 77/2020. Tra le questioni più dibattute, in particolare, la possibilità per i titolari di esercizi commerciali - categoria catastale C1 - e box auto - C6 - di accedere al megasconto fiscale.

La risposta degli interpreti

L'Agenzia delle Entrate, intervenuta già diverse volte per chiarire le zone grige della normativa, con circolare 24/E/2020 aveva già avuto modo di precisare che «in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi».

Dunque anche i lavori in negozi e box auto possono rientrare nell'ambito di applicazione del superbonus a patto che siano inseriti in un edificio che nel suo complesso è qualificabile come residenziale e compresi nel computo delle spese agevolabili sostenute dal condominio per l’intervento trainante

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