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Giovedì, 25 Aprile 2024
Le novità

Il "nuovo" superbonus: chi lo avrà ancora al 110% e chi al 90%

Anche il Senato ha dato il via libera al decreto legge sull'agevolazione fiscale. Il provvedimento è stato quindi approvato in via definitiva. Ecco come usufruire ancora dell'incentivo e cosa cambia rispetto a prima

Dopo l'ok della Camera, anche il Senato ha dato il via libera al decreto legge superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e due astenuti. Il provvedimento è quindi stato approvato in via definitiva ed è ora convertito in legge. Vediamo quali sono le misure introdotte, le novità sulle aliquote e le date da segnare sul calendario per quanto riguarda l'agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione che migliorano l'efficienza energetica di case e condomini. In primis, l'aliquota del superbonus rimane al 110% solo per i condomìni che lo scorso anno avevano presentato la "Cilas" - cioè la certificazione di inizio lavori asseverata superbonus - e per la ricostruzione degli immobili in area sismica. In tutti gli altri casi l'aliquota scende al 90%. Di seguito, ecco le scadenze e le aliquote a seguito della nuova scaletta:

  • il 110% rimane per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 in caso di approvazione della delibera che dà il via ai lavori entro il 24 novembre 2022 e Cilas presentata entro il 25 novembre, ovvero delibera approvata entro il 18 novembre e Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • il 90%, invece, per le spese sostenute nell'anno 2023;
  • il 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
  • il 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

La stessa aliquota del 110% spetta per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 31 dicembre 2022 era stata presentata la domanda per l'acquisizione del titolo abilitativo ai lavori. Per gli edifici definiti "assimilati" ai condomìni, cioè quelli fino a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, non è richiesta la delibera assembleare di approvazione dei lavori. In questo caso, quindi, per poter usufruire del 110% anche per i lavori pagati nel 2023, la Cilas deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Non solo. Di seguito, tutte le misure introdotte e le novità più importanti  introdotte dal Parlamento al decreto superbonus che, dal 17 febbraio 2023, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Sei mesi in più per ottenere il 110% sui lavori delle villette, sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili per chi deve installare una caldaia o degli infissi nuovi, compensazione dei crediti incagliati con i titoli di Stato. Arriva poi un "veicolo finanziario" che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie.

  • Stop allo sconto in fattura e alle cessioni - La data spartiacque rimane come previsto il 17 febbraio: dall'entrata in vigore del decreto, le operazioni che hanno permesso di effettuare i lavori senza tirare fuori un euro di tasca sono vietate. Proprio le cessioni hanno infatti garantito ai bonus un successo indiscutibile, ma hanno anche fatto lievitare i costi per lo Stato e proliferare le frodi.
  • Le eccezioni, dal sismabonus alle case popolari - Fatta la norma, sono arrivate le deroghe. A essere esclusi dallo stop alle cessioni saranno innanzitutto i bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, così come quelli sugli immobili danneggiati dall'alluvione nelle Marche e dai terremoti. Eccezione anche per Iacp (istituto autonomo case popolari), onlus e cooperative di abitazione. Lo stop non toccherà nemmeno i lavori di riqualificazione urbana.
  • Soluzione anche per gli infissi e le caldaie - Si è deciso di intervenire anche sul fronte della cosiddetta edilizia: nel caso in cui non ci sia stato ancora l'avvio dei lavori entro il 16 febbraio, basterà aver versato l'acconto per ottenere comunque il diritto a sconto e cessione. In assenza di un acconto, dovrà essere provata l'esistenza di un accordo vincolante con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà- La dichiarazione falsa implica la responsabilità penale.
  • Salve le cessioni 2022 - Le spese dello scorso anno potranno essere ancora cedute anche oltre l'attuale scadenza del 31 marzo a fronte di una sanzione di 250 euro. Alla Camera è stata infatti riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato ancora concluso. Si applicherà la remissione in bonis valida fino al 30 novembre.
  • Più tempo per le villette - I cantieri negli edifici unifamiliari saranno "salvi" ancora per un po'. Scavalcando l'attuale termine del 31 marzo, la detrazione massima al 110% spetterà ancora per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023. Ma solo rispettando la condizione di base: aver effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre del 2022.
  • Le detrazioni in 10 anni - Archiviati sconti e cessioni, arriva una chance in più per i redditi bassi con scarsa capienza fiscale. Per le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, i contribuenti potranno optare per il riparto della detrazione in dieci quote annuali a partire dal periodo d'imposta 2023.
  • Per le banche la chance Btp - La soluzione al problema dei crediti incagliati è lasciata in gran parte ai privati. Nascerà un veicolo finanziario per la compravendita e le banche utilizzeranno gli spazi fiscali ancora a disposizione. Chi li ha esauriti per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente potrà ricorrere a una compensazione con i buoni del Tesoro, con emissioni a partire dal 2028.
  • Si allenta la responsabilità in solido - Le cessioni tra banche, assicurazioni e soggetti qualificati diventano più semplici, grazie a un allargamento delle maglie. Per essere esclusi dalla responsabilità in solido a tutti i cessionari (non solo ai correntisti professionali) basterà, infatti, ottenere dalla banca un'attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.

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