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Sabato, 20 Aprile 2024
Economia

Vacanze rovinate, il rimborso è possibile: ecco quando e come

Alloggi diversi da quanto promesso, bagagli smarriti e, ultimo ma non ultimo, il Coronavirus. Ecco come comportarsi quando le tante agognate ferie saltano per motivi indipendenti dal comportamento del viaggiatore

Avete programmato le ferie e risparmiato per godervi qualche giorno o settimana di relax ma poi, per i più svariati motivi – indipendenti dalla vostra volontà – non siete riusciti a godervi le vacanze? Tornati a casa, con un’inevitabile aumento della secrezione biliare, stata già pensando di mettervela via? Aspettate un secondo: meglio farsi sbollire la rabbia e cercare di recuperare almeno il denaro speso. Come?

Il risarcimento per una vacanza rovinata è infatti possibile. Ad esempio se la struttura alberghiera è stata inadempiente agire in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e danni morali per il mancato godimento delle ferie. Mettiamo il caso che l’hotel o la casa prenotata siano diversi e meno confortevoli di quanto dichiarato sul sito Internet della struttura, dove magari le foto pubblicate non corrispondono all’ambiente dove alloggiate oppure dove sono promessi servizi inesistenti o insufficienti rispetto a quanto promesso.

Si ha diritto al risarcimento per vacanza rovinata se l’hotel o l’appartamento prenotato risultano meno confortevoli di quanto dichiarato sul sito Internet - ad esempio per via di foto modificate o menzognere - e se vengono sponsorizzati prodotti o servizi inesistenti o difformi da quelli che la struttura offre realmente. In questo casa si può andare dal giudice. Occorrono però delle prove per ottenere il risarcimento, come un danno non lieve e al di sopra del limite del sopportabile (secondo la valutazione del giudice) e testimonianze, foto, video che comprovino il perché del fallimento della vacanza.

Cosa fare

In caso di vacanza rovinata spetta al turista provare che è avvenuto il danno e dimostrare il nesso di causa-effetto tra l’inadempimento del tour operator e l’evento che ha impedito di godere delle ferie. Per fornire questa prova è essenziale che il cliente della struttura documenti con foto e video quanto accaduto, per esempio facendo scatti in stanza o nella piscina che dimostrino le condizioni difformi rispetto a quanto ci si aspettava.

Per chiedere il risarcimento del danno la prima cosa e la più semplice è muoversi in fretta, inoltrando un reclamo all’agenzia viaggi appena arrivati nella struttura. A quel punto il tour operator potrà sistemare le difformità del servizio. Se ciò non fosse possibile, il secondo step è un reclamo alla struttura ospitante da inviare via email o fax entro e non oltre 10 giorni dalla fine del periodo di villeggiatura. Nel reclamo si devono inserire i propri dati, i motivi (meglio se con foto e video) e indicare l’ammontare della richiesta di indennizzo.

Nel caso in cui la richiesta di rimborso venga rifiutata, si può passare alle vie legali. Attenzione, però, entro un anno dalla fine della vacanza scatta la prescrizione. Se si decide di andare in tribunale bisogna rispettare questo termine, ricordandosi di conservare scontrini, foto, email e ogni elemento che può dimostrare il danno ricevuto.

Un caso in cui non è previsto il risarcimento – sul quale si espressa una sentenza del tribunale di Verona (del 27 settembre 2013) è quello della vacanza rovinata per maltempo. Questo perché spetta al turista informarsi sulle condizioni meteo e anche per  il motivo che alcuni eventi meteorologici sono per loro natura imprevedibili.

Bagaglio smarrito

C’è poi il caso del bagaglio smarrito, che può compromettere la meritata vacanza. In questa circostanza la responsabile è la compagnia aerea ed è a essa che va inoltrata la richiesta di risarcimento danni. La prima cosa da fare è rivolgersi all’ufficio Lost&Found dell’aeroporto e denunciare lo smarrimento con richiesta di consegna gratuita della valigia nella struttura dove si alloggia. Attenzione però: quasi tutte le compagnie aeree hanno aderito alla Convenzione di Montreal la quale stabilisce che il risarcimento può essere inoltrato solo quando il bagaglio si considera smarrito, vale a dire trascorsi 21 giorni dalla denuncia.

La cancellazione del viaggio per Covid

In questa breve guida non poteva mancare il Coronavirus. Quando l’annullamento è deciso dalle autorità si parla di “forza maggiore”, chi ha raccolto la prenotazione (per esempio il tour operator) non può pretendere di riscuotere dal cliente e, nel caso quest’ultimo abbia già effettuato il pagamento, scatta il dovere di rimborsare il consumatore. Nel caso in cui il viaggio sia stato invece annullato dall’organizzatore, il rimborso ricade interamente dallo stesso mentre se il cliente disdice la vacanza per timore della pandemia ma il servizio è usufruibile allora non è previsto nessun risarcimento. Infine per i pacchetti turistici, regolati dal Codice del Turismo, anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore vanta comunque il diritto ad esercitare la disdetta ai sensi dell’articolo 41: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” e  “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”. La pandemia è una circostanza straordinaria , quindi il cliente può contare sul rimborso degli importi anticipati, a condizione che le circostanze citate dalle norme si siano verificate nel luogo di destinazione. Se il pacchetto è invece stato soppresso dal tour operator,  c’è  il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso senza indennizzi supplementari al rimborso.

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