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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Quando il lavoratore dipendente è esonerato dalla visita fiscale per accertare la malattia

La visita fiscale di un medico Inps non è sempre obbligatoria. Ecco i casi in cui non si è tenuti a fornire reperibilità per consentire che la visita abbia luogo

La visita fiscale da parte di un medico incaricato dall’Inps di verificare se effettivamente un dipendente è malato, come ha comunicato di essere, e dunque può evitare di recarsi al lavoro, non è sempre obbligatoria. Ecco i casi in cui si può essere esonerati dalla visita fiscale e dunque non si è tenuti a fornire reperibilità per consentire che la visita abbia luogo.

Si può essere esonerati dalla visita fiscale dal proprio medico, col codice E: inviando il certificato medico all’Inps tramite procedura telematica, il medico può infatti segnalare all’Istituto di previdenza che il lavoratore versa in una situazione, contrassegnata appunto dal codice E, per la quale il certificato medico viene automaticamente escluso dalla banca dati che elenca i dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale e che regola di conseguenza lo svolgimento delle visite stesse. L’esclusione in seguito a codice E viene comunque vagliata dall’Inps ed il codice E non può essere richiesto dal lavoratore (è il dottore a valutare se sia il caso di inserirlo).

La visita fiscale è esclusa in automatico in una serie di casi, in cui effettivamente non è necessaria o possibile. I casi di esonero automatico sono rappresentati da:

  • ricovero presso una struttura sanitaria (chi è ricoverato in ospedale non può ricevere la visita fiscale, né all’interno della struttura, né, ovviamente, presso la propria abitazione);
  • esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (gravi patologie cardiache, patologie oncologiche, per esempio);
  • infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (casi in cui il malato possiede una percentuale d’invalidità; l’Inps ha chiarito che la riduzione della capacità lavorativa deve essere almeno del 67%).

La visita fiscale non può svolgersi due volte per la malattia in corso, questo non significa che non si possano ricevere 2 visite per 2 assenze per casi di influenza (ad esempio) che abbiano avuto luogo a distanza di qualche tempo (anche pochi giorni) tra loro, significa invece che una volta ricevuta una visita per il primo episodio di influenza non si può riceverne una seconda nel periodo di prognosi/decorrenza di quel singolo episodio influenzale. Se invece la prognosi prevede una continuazione (per esempio un primo periodo di malattia fino a venerdì poi prorogato fino al mercoledì successivo), ci può essere un nuovo controllo. Idem in caso di ricaduta. Sia in caso di ricaduta che di continuazione della prognosi, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro un nuovo certificato.

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Ci sono infine casi di assenza giustificata alla visita fiscale, per i quali non si gode di esonero dalla visita ma si gode di periodi nei quali non si è tenuti a garantire la reperibilità per consentire lo svolgimento della visita. Tali casi si verificano quando:

  • ci si sottopone a terapie e visite che possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità;
  • ci si reca in farmacia per acquistare una medicina per se stessi. Anche se in questo caso ricorda che è bene avvertire l’azienda e se, richiesto, dimostrare tramite scontrino che ti sei recato in farmacia.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala

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