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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Riqualificazione energetica, le detrazioni fiscali per interventi sull’involucro edilizio

Grazie alla legge di Stabilità 2014 abbiamo un altro motivo per migliorare le prestazioni della nostra casa: buona parte della spesa sostenuta potrà essere detratta sia dall’Irpef che dall’Ires

Grazie alla legge di Stabilità 2014 buona parte della spesa sostenuta per riqualificare casa potrà essere detratta sia dall’Irpef che dall’Ires. Un motivo in più, se non bastasse la consapevolezza che le nostre abitazioni sono altamente impattanti dal punto di vista ambientale, per dare una ristrutturata anche all’involucro esterno degli edifici.

Più nel dettaglio le percentuali di spesa detraibili sono le seguenti:

- 65% fino al 31 dicembre 2014 per interventi su singole unità immobiliari

- 65% fino al 30 giugno 2015 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

- 50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi su singole unità immobiliari

- 50% dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tute le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Gli interventi devono essere svolti su edifici esistenti o parti di essi e riguardano tutte le opere di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio. Più in particolare si tratta di interventi che riguardano le coperture, i pavimenti, le finestre, insomma, tutti gli elementi che dividono l’interno dell’esterno o da vani dell’edificio non riscaldati. Per quanto riguarda gli infissi, questi fanno parte degli interventi volti alla riqualificazione energetica delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore come persiane o frangisole esterni.

 A dimostrare l’effettivo miglioramento energetico dell’edificio saranno i valori di trasmittanza U (dispersione di calore) dell’edificio che dovranno, ovviamente, essere ridotti rispetto al valore originario. Infatti le detrazioni non potranno essere effettuate per i lavori sull’involucro dell’edificio che lascino inalterata la prestazione energetica. Lo stesso vale ad esempio per gli infissi: una sostituzione degli stessi infatti, sarà oggetto di detrazione solo se questi consentiranno all’edificio di avere una migliore prestazione energetica.

Per tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica sono detraibili le spese relative alla fornitura e alla posa in opera dei materiali di coibentazione ed ogni altra opera connessa. La detrazione sarà suddivisa in dieci rate annuali dello stesso importo e dovranno essere prestati i seguenti documenti:

- Asseverazione, un documento che dimostra che l’intervento sia conforme ai requisiti tecnici richiesti, sostituibile a volte con certificazioni da parte dei produttori 

- Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica: viene prodotto a lavori ultimati e comprende dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.

- Scheda informativa relativa agli interventi realizzati

La trasmissione dei documenti deve avvenire per via telematica attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

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